Cassazione Penale, Sentenza n. 195/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava in primo luogo la mancata e illogica motivazione in ordine alla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale: si deduceva che il giudice di appello non aveva adeguatamente valutato la diligenza contabile del Pallotta, le dichiarazioni del curatore (dott. Cappelli) e la relazione ai sensi dell'art. 33 legge fall., nonché la disponibilità di documentazione aggiornata fino al 31/12/2013. Si sosteneva che il dissesto fosse riconducibile alla gestione precedente e che Pallotta, subentrato il 24/09/2013, avesse comunque provveduto ai depositi di bilancio (31/12/2013) e della nota integrativa (15/10/2014), con conseguente travisamento della prova. Con il secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. e vizio di motivazione sulla pena (mancata rimodulazione in mitius dopo l'assoluzione per la bancarotta patrimoniale) e sulla valutazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti esposti e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.), avendo peraltro riportato elementi che potevano deporre in senso contrario (ricezione della contabilità dai precedenti amministratori) senza spiegare il passaggio logico. Il secondo motivo è stato assorbito dal primo e pertanto non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (prima parte: omessa tenuta delle scritture; seconda parte: fraudolenta tenuta che impedisca la ricostruzione)
La Corte distingue tra l'ipotesi di omessa tenuta (richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e l'ipotesi di fraudolenta tenuta delle scritture (punibile anche a titolo di dolo generico); per l'omissione è necessario motivare la sussistenza del dolo specifico
richiamata per la relazione del curatore
La relazione del curatore ex art. 33 è elemento probatorio rilevante per la ricostruzione della contabilità e dello stato della società, e deve essere valutata dal giudice nel motivare la decisione
art. 597, commi 3 e 4, codice di procedura penale
contestato con riguardo alla determinazione della pena in ragione dell'assoluzione per altro reato
Norma richiamata con riferimento alla necessità di corretta motivazione e, se del caso, rimodulazione della pena in Cassazione quando intervenute pronunce che incidono sulla responsabilità complessiva; nel caso di specie il profilo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Quando si procede per bancarotta fraudolenta documentale è essenziale che il capo di imputazione specifichi se si tratta dell'omessa tenuta delle scritture (ipotesi che richiede dolo specifico) o della fraudolenta tenuta/alterazione (ipotesi a dolo generico).
- Il giudice che addebita l'omessa tenuta delle scritture deve motivare in modo puntuale la sussistenza del dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
- La presenza di documentazione contabile ricevuta dai precedenti amministratori, i depositi di bilancio e la relazione del curatore ex art. 33 sono elementi che il giudice deve esaminare e spiegare se li ritiene incompatibili con la responsabilità dell'imputato.
- Se il giudice d'appello modifica la ricostruzione del fatto rispetto al primo grado o si basa su una diversa qualificazione giuridica, è obbligato a fornire un quadro probatorio e argomentativo chiaro per giustificare il cambiamento.
- Se una o più imputazioni vengono cancellate in grado di appello (assoluzione), il giudice e, in ultima istanza, la Cassazione devono valutare l'eventuale rimodulazione della pena residua: la questione va comunque motivata, pena l'annullamento per vizio di motivazione.
- In presenza di vizio motivazionale sulla sussunzione del dolo, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio da parte di diversa sezione territoriale.
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