Cassazione Penale, Sentenza n. 30740/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva ritenuto Carotenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno di Raffaele Albano, condannandolo a pena pecuniaria (mille euro) con circostanze attenuanti generiche. In appello (in realtà atto qualificabile come ricorso per cassazione) la difesa aveva chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto. Il motivo rilevante è procedurale: l'impugnazione è stata proposta da difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per il vizio formale consistente nella sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale. La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo il quale l'atto, anche se qualificato come appello dal giudice di merito, non può essere sanato successivamente con la sostituzione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice che riceve un atto impugnatorio presentato con mezzo diverso da quello previsto deve verificare l'impugnabilità e la voluntas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; principio utilizzato per giustificare la trasmissione degli atti dalla Corte territoriale alla Corte di Cassazione
art. 37, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce i rimedi esperibili contro le decisioni del Giudice di Pace: quando è irrogata soltanto una pena pecuniaria il rimedio corretto è il ricorso per cassazione e non l'appello
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la contestualizzazione della qualificazione dell'impugnazione e delle competenze procedurali
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per chiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto; trattasi della fattispecie sostanziale evocata nel motivo di merito
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano quando ricorrono i relativi presupposti; usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per vizio formale
Prevede la condanna alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per irrogare l'obbligo di pagamento di euro 500,00
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato incidentalmente per motivare la revoca della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni; ciò ha influito sulla qualificazione della sanzione inflitta (pena pecuniaria)
Massime di principio
- Se un atto di impugnazione è proposto con un mezzo diverso da quello previsto (es. appello invece che ricorso per cassazione), il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente anziché decidere nel merito
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile con la successiva investitura di altro difensore
- Quando il Giudice di Pace irroga soltanto una pena pecuniaria l'impugnazione corretta è il ricorso per cassazione e non l'appello; la qualificazione dell'impugnazione incide sui requisiti formali richiesti
- I vizi formali dell'impugnazione, se evidenti e rilevabili de plano, possono comportare l'inammissibilità immediata del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali al ricorrente
- La presenza di una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto (art. 530 c.p.p.) rappresenta una questione di merito che non è stata esaminata dalla Corte a causa del difetto formale; in situazioni analoghe occorre porre massima attenzione ai requisiti di forma e all'iscrizione del difensore nell'albo speciale prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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