Cassazione Penale, Ordinanza n. 00451/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la pena irrogata in primo grado. La decisione impugnata aveva ritenuto una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, giudicata equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando la gravità delle condotte, l'estrema caparbietà criminale e una negativa valutazione della personalità dell'imputato ai fini della pericolosità sociale. Nei motivi di ricorso si contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo una pena più mite; tuttavia, le doglianze sono state ritenute generiche perché sostenevano una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti senza indicare specificamente un concreto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sulla pena, richiamando le valutazioni del primo giudice sulla durata della condotta oppositiva e sull'intensità del dolo, nonché la recidiva e la gravità dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di impugnazione della pena, la censura è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa e più favorevole lettura dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza elementi quali la gravità delle condotte, la durata della condotta criminosa, l'intensità del dolo, la recidiva e la valutazione complessiva della personalità dell'imputato.
- La mera richiesta di una pena più mite, non accompagnata da puntuali critiche alla motivazione del giudice di merito, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
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