Cassazione Penale, Ordinanza n. 15452/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il provvedimento riguarda la revoca, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'affidamento terapeutico in prova al servizio sociale già in corso nei confronti di un condannato, a seguito di una querela sporta da un vicino di casa per condotte ritenute offensive e minacciose tenute nei suoi confronti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., mancanza e illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge. In particolare, ha sostenuto che la decisione non avesse valutato il pregresso percorso di recupero e che fosse sorretta da una motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure formulate fossero di fatto dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale considerato dal giudice di sorveglianza, operazione non consentita in cassazione, e che le dedotte contraddizioni nella motivazione fossero in realtà assenti nel provvedimento impugnato. Ha inoltre rilevato che le doglianze riproducevano argomentazioni già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva valorizzato la condotta denunciata come indice di marcata insofferenza alle regole. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, nonché l'annotazione prevista dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro formale del ricorso, ma la Corte osserva che le doglianze proposte non integrano validamente vizi deducibili in sede di legittimità, poiché mirano a una rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di mancanza o illogicità manifesta, ritenendo il provvedimento sorretto da motivazione non apparente e coerente.
È la base della condanna del ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato per l'annotazione della necessità di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze già esaminate dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del provvedimento è sindacabile in cassazione solo quando sia realmente mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti proposta dalla difesa.
- Quando il giudice di merito abbia già preso in considerazione e disatteso le argomentazioni difensive, la loro mera riproposizione nel ricorso non può fondare un valido motivo di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →