Cassazione Penale, Ordinanza n. 28063/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna con applicazione della continuazione per quattro reati satelliti, determinando un aumento di pena di un mese di reclusione per ciascun fatto e una pena finale di otto mesi di reclusione dopo la riduzione per il rito. Il primo motivo, formulato in modo poco intellegibile, contestava la quantificazione degli aumenti per la continuazione e la misura della pena finale. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza di merito aveva negato valorizzando i precedenti dell'imputato e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarle; il ricorso, però, non indicava specifici elementi di segno favorevole trascurati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità: il primo perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione una valutazione discrezionale sulla determinazione degli aumenti per continuazione e della pena finale, senza dedurre un vizio deducibile; il secondo perché contestava il diniego delle attenuanti generiche senza confrontarsi con la motivazione di merito e senza indicare elementi positivi specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare, se non nei limiti dei vizi deducibili, la valutazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e della pena finale.
- Il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito e indicare specifici elementi positivi trascurati; in difetto, la censura è inammissibile.
- La formulazione di un motivo in termini non immediatamente decifrabili e meramente assertivi non consente un controllo di legittimità effettivo e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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