Cassazione Penale, Ordinanza n. 25990/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per rapina aggravata e successivamente destinatario, in appello, di sentenza di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione con atto personale. Ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata e ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso, essendo stato proposto personalmente dall'imputato e per di più a seguito di concordato in appello per motivi non consentiti, era inammissibile, poiché il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, l'impugnazione in cassazione non possa essere proposta personalmente dalla parte, ma debba essere sottoscritta da un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità. Ha inoltre escluso che tale disciplina contrasti con i parametri costituzionali e convenzionali evocati, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni unite e della giurisprudenza costituzionale e convenzionale sul fatto che l'autodifesa non è assoluta e può essere ragionevolmente modulata nelle fasi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concordato in appello accolto dalla Corte territoriale
è richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, le modalità di proposizione dell'impugnazione richiedono la necessaria rappresentanza tecnica
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 111, comma 7, Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale; la Corte ne esclude la violazione
art. 117, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale, anche in relazione alla CEDU; la Corte ne esclude la violazione
art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
riconosce il diritto di difendersi personalmente o con difensore, ma non impone l'autodifesa in ogni stato e grado
consente la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'autodifesa dell'imputato non è consentita come modalità ordinaria di proposizione del ricorso: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
- La titolarità del diritto di impugnazione va distinta dalle modalità del suo esercizio: l'imputato conserva la legittimazione sostanziale, ma l'atto deve essere proposto mediante assistenza tecnica qualificata.
- La disciplina che limita la proposizione personale del ricorso per cassazione è compatibile con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, poiché il diritto di difesa personale non è assoluto e può essere ragionevolmente modulato nelle fasi di legittimità per esigenze di buona amministrazione della giustizia e funzionalità nomofilattica.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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