Cassazione Penale, Sentenza n. 10023/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 24/01/2024. Con il primo motivo denunciava presunte violazioni degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) e 129 c.p.p., con riferimento agli artt. 110, 113 e 589 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su deduzioni del responsabile civile ritenendole sovrapponibili a quelle della difesa dell'imputato. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e) c.p.p. con riferimento all'art. 603, comma 3 c.p.p. per il diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. In data 05/08/2024 il difensore ha formalmente dichiarato la rinuncia all'impugnazione in seguito alla revoca della provvisionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. in quanto il ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione. Non essendo stata rilevata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. 13.6.2000 n.186) e considerato che il ricorso non riguardava l'aspetto della provvisionale revocata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 codice di procedura penale
Citato tra le norme cui il ricorrente faceva riferimento per contestare motivazioni e trattazione delle deduzioni; la Corte non si è pronunciata nel merito a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 192 codice di procedura penale
Richiamato nel gravame come norma concernente l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione; la Corte non ha esaminato la questione per effetto della dichiarata rinuncia.
art. 546 codice di procedura penale
art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p.
Invocato dal ricorrente tra le norme che sarebbero state violate dalla sentenza impugnata; non è stato esaminato nel merito visto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 129 codice di procedura penale
Richiamato nel primo motivo; la Corte non è entrata nel merito delle doglianze per effetto della rinuncia.
articoli del codice penale (fatti di reato)
art. 110, art. 113 e art. 589 c.p.
Riferimento ai reati e alla partecipazione contestata nell'ambito del ricorso; le deduzioni collegate a tali norme non sono state valutate per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.
art. 603 codice di procedura penale
Invocato nel motivo relativo al diniego di riapertura dell'istruttoria dibattimentale; la Corte non ha esaminato la richiesta di merito a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 591 codice di procedura penale
Base normativa della declaratoria di inammissibilità: la rinuncia formale all'impugnazione comporta che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi di questa disposizione.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che autorizza l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 500 alla cassa delle ammende, avendo ritenuto non dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza costituzionale
Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n.186
Richiamata per affermare che non risultava l'assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, elemento rilevante ai fini dell'esclusione o mitigazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p.; pertanto la Corte non entra nel merito delle doglianze.
- La rinuncia non elimina automaticamente l'obbligo di sostenere le spese processuali né la possibilità di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Se la rinuncia avviene dopo eventi processuali (es. revoca di una provvisionale), occorre valutare se le questioni che si intendono proporre siano effettivamente risolte da tali eventi: la rinuncia non copre profili non conseguenti alla provvisionale revocata.
- Prima di rinunciare conviene verificare attentamente la connessione tra le questioni impugnate e la ragione della rinuncia, perché una rinuncia intempestiva o non motivata può comportare condanne per spese e ammende.
- Per evitare o attenuare sanzioni, il difensore dovrebbe documentare e motivare l'assenza di colpa nella scelta di rinunciare, richiamando eventualmente giurisprudenza rilevante (es. Corte Cost.).
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