Cassazione Penale, Sentenza n. 33759/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione nella sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo in relazione al bilanciamento tra l'attenuante per la minore età (art. 98 c.p.) e l'aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1 c.p.). In particolare si contestava che la decisione non avesse adeguatamente motivato la prevalenza dell'attenuante rispetto all'aggravante: la concessione della diminuente era giustificata con la costituzione dell'imputato presso la Questura e l'avvio tempestivo delle indagini, ma senza riferimenti specifici sui tempi e sulle modalità; tale giustificazione appariva poi contraddetta dalle emergenze processuali (pregresse condanne e personalità criminale marcata), e la motivazione conteneva espressioni contraddittorie (in un passaggio si afferma equivalenza tra attenuante e aggravante, in dispositivo si dichiara invece la prevalenza dell'attenuante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai profili di bilanciamento fra circostanze ritenuti viziati da motivazione contraddittoria e insufficiente. Ha annullato la sentenza impugnata nei soli punti relativi al confronto fra attenuante e aggravante e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo, Sezione per i minorenni, per un nuovo giudizio sul bilanciamento delle circostanze e per la rinnovata determinazione della pena. Rimane ferma la condanna di primo grado (dodici anni di reclusione) fino alla nuova determinazione da parte della Corte d'appello. È stato inoltre ricordato l'obbligo di omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
La diminuente per la minore età richiede motivazione chiara e specifica quando prevale su un'aggravante; la Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione che giustificava la prevalenza senza indicare elementi concreti e coerenti.
Codice penale - art. 61, primo comma, n. 1
art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.
L'aggravante dei futili motivi va esplicitamente comparata con le circostanze attenuanti: la Corte ha censurato la motivazione che alternava affermazioni di equivalenza e di prevalenza senza coerente ragionamento dosimetrico.
Codice penale - artt. 575 e 577 n. 4
artt. 575, 577, n. 4 cod. pen.
Norme richiamate per la contestazione dell'omicidio (capo A) e l'aggravante specifica; il ruolo di tali norme è stato il fondamento della responsabilità penale contestata all'imputato.
Legge 2 ottobre 1967, n. 894
artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 894
Norme richiamate nel capo B della rubrica per i reati collegati alla vicenda; la sentenza di legittimità non modifica il contenuto sostanziale di tali norme ma interviene sul corretto bilanciamento delle circostanze in sede di dosimetria.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - art. 52
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Obbligo di omettere generalità e dati identificativi nei provvedimenti diffusi pubblicamente; la Corte lo richiama espressamente nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando si riconosce una diminuente legata alla minore età è necessario spiegare concretamente in che termini e con quali elementi essa pesa rispetto alle aggravanti: occorrono riferimenti specifici a tempi, modalità e rilevanza degli atti posti in essere dall'imputato.
- Il giudice di merito può esercitare discrezionalità nel bilanciamento tra circostanze ma la scelta deve risultare coerente e non contraddittoria: affermare in motivazione l'equivalenza e poi nel dispositivo la prevalenza configura inosservanza dei requisiti motivazionali.
- Pregresse condanne e il profilo di personalità criminale devono essere valutati compiutamente nella decisione sulla rilevanza delle attenuanti; elementi che contraddicono il riconoscimento della diminuente devono essere esplicitamente considerati e giustificati.
- In caso di contraddittorietà o di motivazione insufficiente riguardo al confronto fra attenuanti e aggravanti la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per un nuovo esame della dosimetria della pena.
- Per la difesa o per la Procura, è utile indicare in motivi di impugnazione puntuali passaggi motivazionali passibili di incoerenza (es. mancata specificazione di tempi/modalità, affermazioni contraddittorie) per ottenere l'annullamento parziale e il rinvio.
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