Ordinanza n. 154/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. P 2026/0003137 del 3 settembre 2026 con la quale il RUP ha comunicato l’esclusione di Meranese Servizi S.p.a. dalla procedura per l’affidamento del servizio di pulizie dei Campus dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (CIG BAF3AC4184) per incongruità dell’offerta; - della presupposta relazione del RUP di incongruità dell’offerta; - ove adottato, di ogni successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria in favore di altro operatore economico, allo stato non conosciuto; - in via derivata, dell’aggiudicazione del servizio, ove medio tempore intervenuta; - di ogni atto e/o verbale e/o relazione connesso, correlato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto, qualora nelle more stipulato, e conseguente subentro nell’esecuzione o, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare, senza esaminarne fumus o periculum e senza pronunciarsi sulla legittimità dell’esclusione o sulle domande di merito. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 16 dicembre 2026 e ha riservato al definitivo la decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Atto impugnato: Esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di pulizie dei Campus per incongruità dell’offerta, con impugnazione degli atti presupposti e dei successivi atti di aggiudicazione o scorrimento eventualmente adottati
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del RUP del 3 settembre 2026, la presupposta relazione di incongruità e gli eventuali atti successivi di scorrimento o aggiudicazione relativi alla gara per il servizio di pulizie dei Campus dell’Area Science Park. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in caso di stipula del contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell’esecuzione, in subordine il risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il difensore della ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione.
Norme richiamate
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare incidentale; la rinuncia ha impedito al giudice di valutarla.
Come è indicizzato
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