Cassazione Penale, Sentenza n. 33874/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo violazione di tale norma. Il ricorrente contestava che non avesse avuto effettiva conoscenza del processo: aveva nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio (comunicata ai Carabinieri il 22/07/2017); il decreto di citazione a giudizio (31/01/2018) era stato notificato al difensore domiciliatario il 24/08/2019; alla prima udienza (05/02/2020) il difensore di fiducia rinunciava e il Tribunale nominava un difensore d'ufficio procedendo con la dichiarazione di assenza dell'imputato, mai comparso. Il ricorrente, persona senza fissa dimora, sosteneva che il difensore non gli aveva potuto comunicare né la notifica né la rinuncia per mancanza di recapiti, e quindi non aveva avuto conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato il ragionamento della Corte d'appello secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la successiva rinuncia, unitamente alla mancata attivazione del ricorrente per mettersi in contatto con il difensore, costituiscono indici di effettiva conoscenza del procedimento e di negligenza del condannato nell'ignorare il processo. La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza che richiedono l'accertamento dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto sussistente la conoscenza o comunque la colpevole inerzia del ricorrente. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nel ricorso.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per violazione dei diritti di difesa; il ricorso invocava tale rimedio sostenendo la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Disciplina della dichiarazione di assenza dell'imputato; richiede, oltre alla regolarità formale delle notifiche, verifica dell'effettiva conoscenza del processo per procedere in assenza.
Attribuisce al difensore il ruolo di rappresentanza; la nomina fiduciaria impone l'obbligo per il difensore di rendere corretta e tempestiva informazione all'assistito sugli atti processuali che lo riguardano.
Prevede la condanna alle spese e la possibile somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per fissare la sanzione di euro 3.000,00.
Sezioni Unite (pronuncia 'Ismail')
Ai fini della dichiarazione di assenza, non puo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da far ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
Principio che richiede la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale e della conoscenza del processo quando la notifica è effettuata presso un difensore domiciliatario; la Corte ha richiamato questo principio ma ha distinto il caso di nomina fiduciaria che, se seguita da condotte omissive dell'imputato, può costituire indice di conoscenza.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 13236/2022 e Sez. 5 n. 44399/2022)
In casi analoghi la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e successiva rinuncia e disinteresse del difensore possono essere valutati come indici di effettiva conoscenza del processo, salvo che il condannato dimostri circostanze concrete che provino la mancata conoscenza non dovuta a sua colpa.
Massime di principio
- La notifica presso il difensore domiciliatario è efficace salvo prova che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo o si sia sottratto volontariamente;
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un elemento rilevante e può essere considerata indicativa dell'effettiva conoscenza del procedimento, soprattutto se il difensore ha accettato il mandato;
- Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. l'imputato deve allegare circostanze di fatto concrete che dimostrino l'assenza di conoscenza del processo e che tale assenza non sia dovuta a sua negligenza;
- Il difensore nominato ha l'obbligo deontologico e processuale di informare tempestivamente l'assistito; tuttavia la responsabilità primaria della comunicazione con il difensore può ricadere anche sull'imputato, specialmente se senza fissa dimora deve attivarsi per mantenere i contatti;
- Una lunga inattività o disinteresse dell'imputato nel contattare il difensore fiduciario può legittimare il giudice a ritenere la conoscenza del processo e a escludere la rescissione del giudicato;
- In sede di Cassazione la valutazione dei fatti circa la conoscenza del processo e la diligenza del difensore e dell'imputato è sindacabile nei limiti della manifesta illogicita o contraddittorieta; l'onere di provare l'assenza di conoscenza grava sul ricorrente.
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