Cassazione Penale, Ordinanza n. 24812/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già giudicato responsabile in primo grado dal Tribunale e poi destinatario di una parziale riforma della sentenza da parte della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dall'art. 219, comma 1, legge fallimentare. La Corte ha però rilevato che la censura era nuova, poiché non risultava essere stata specificamente proposta con i motivi di appello; ha inoltre osservato che la richiesta di attenuanti generiche era del tutto aspecifica e comunque subordinata alla caduta dell'aggravante, evenienza non verificatasi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la censura sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, l. fall. perché proposta per la prima volta in sede di legittimità e non già dedotta in appello, in violazione della regola di specificità e del divieto di introdurre nuovi temi di doglianza. Ha considerato inammissibile anche la doglianza sulle attenuanti generiche, perché generica e comunque logicamente subordinata all'accoglimento della censura principale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità
L'aggravante richiamata non poteva essere oggetto di prima deduzione in cassazione se non specificamente devoluta in appello; la sua contestazione è stata dichiarata preclusa perché nuova.
a pena di inammissibilità
La norma è stata applicata nel senso che impedisce di proporre per la prima volta in cassazione questioni e censure non dedotte nei motivi di appello.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non specificamente devoluta al giudice di appello, anche quando riguardi un punto della decisione già impugnato in secondo grado.
- Il divieto di motivi nuovi in cassazione opera per evitare che il giudice di legittimità sia chiamato a valutare elementi fattuali non sottoposti al contraddittorio e alla cognizione del giudice di appello.
- La censura sulle attenuanti generiche deve essere specifica e autonoma; se è formulata in modo generico o solo subordinatamente all'accoglimento di altra doglianza preclusa, non può essere esaminata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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