Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile e aveva determinato la pena. Il solo motivo dedotto contestava, da un lato, il giudizio di responsabilità, ma in modo ritenuto generico e non confrontandosi con la confessione degli addebiti resa dall'imputato; dall'altro, censurava l'eccessività della pena e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. La doglianza sul trattamento sanzionatorio lamentava anche la comparazione tra circostanze, ma senza evidenziare vizi di illogicità o arbitrio nella motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la censura sulla responsabilità, perché non confrontata con la confessione degli addebiti, e manifestamente infondate le doglianze sulla pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze. Ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, evidenziando che la motivazione della sentenza di appello era congrua e sufficiente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, insieme all'art. 133 c.p.
Indicato quale criterio cui il giudice deve attenersi nella graduazione della pena e nella valutazione degli elementi rilevanti per la sua commisurazione.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La censura sulla responsabilità è inammissibile se formulata in modo generico e non si confronta con gli elementi decisivi valorizzati dalla sentenza impugnata, come una confessione degli addebiti.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione del tutto assente.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di valutazione discrezionale di merito e non può essere sostituito da una diversa valutazione del ricorrente quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la pena è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
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