Sentenza del 23/06/2020 n. 1818 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Valenza probatoria delle produzioni dei documenti in fotocopia - Notificazione delle cartelle - Produzione della fotocopia dell'avviso di ricevimento - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’avvenuta notificazione delle cartelle e la sufficienza della produzione, da parte dell’Ente, della fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella. In particolare, il generico disconoscimento della copia era contrapposto alla pretesa necessità di una prova documentale idonea della notificazione.
La decisione
La decisione afferma che, per provare la notificazione delle cartelle, è sufficiente esibire la fotocopia dell’avviso di ricevimento: le prove sono liberamente valutabili dal giudice e le dichiarazioni dell’avviso, rese dal messo notificatore quale pubblico ufficiale, sono assistite da fede privilegiata fino a querela di falso. Il generico disconoscimento del contribuente non è quindi sufficiente a superarle. Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza, il grado di giudizio, l’esito formale del ricorso né le statuizioni sulle spese; sulla questione descritta, la regola applicata favorisce l’Ente creditore.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica va eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/73 il quale disciplina, in sede propria, la notifica delle cartelle: le dichiarazioni contenute negli avvisi di ricevimento sono state rese dal messo notificatore che svolge funzioni di pubblico ufficiale, pertanto le stesse sono coperte da fede privilegiata fino a querela di falso, a nulla valendo un generico disconoscimento, da parte del contribuente.
La notificazione delle cartelle è regolata dall’art. 26. In base al principio riportato, la copia dell’avviso di ricevimento può bastare a provare la notifica; le attestazioni del pubblico ufficiale fanno fede privilegiata e non sono efficacemente contestate con un mero disconoscimento generico, ma possono essere contrastate mediante querela di falso.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla notificazione di una cartella, la produzione della fotocopia dell’avviso di ricevimento può essere sufficiente: non è richiesta automaticamente la produzione dell’originale, poiché la prova è valutata dal giudice nel suo complesso.
- Le attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento, quando provengono dal pubblico ufficiale incaricato della notificazione, sono assistite da fede privilegiata; un disconoscimento generico del contribuente non basta a infirmarle.
- Se si intende contestare la veridicità delle attestazioni coperte da fede privilegiata, occorre utilizzare lo strumento della querela di falso, anziché limitarsi a negare genericamente la ricezione o la regolarità della notifica.
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