Cassazione Penale, Ordinanza n. 09647/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo un solo motivo: violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La censura riproponeva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, sostenendo la sussistenza di una situazione di bisogno abitativo tale da giustificare la condotta. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era meramente reiterativa e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso lo stato di necessità per mancanza dei requisiti dell’attualità e inevitabilità del pericolo e aveva osservato che la persona avrebbe potuto fronteggiare il problema abitativo mediante canali assistenziali alternativi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse una riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta lineare e logicamente corretta, non sindacabile in sede di legittimità perché priva di effettivo confronto critico con la decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e inevitabile; nel caso concreto la Corte d'appello lo ha escluso perché il rischio non integrava un grave pericolo per l'incolumità personale e poteva essere fronteggiato con alternative assistenziali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L’esimente dello stato di necessità presuppone un pericolo attuale e inevitabile; se il pericolo non raggiunge la soglia di un grave rischio per l’incolumità personale o può essere evitato mediante soluzioni alternative, l’esimente non è configurabile.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per un riesame del merito quando la decisione di appello abbia già fornito una motivazione coerente e logicamente corretta sull’insussistenza della causa di giustificazione.
Come è indicizzato
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