Cassazione Civile, Ordinanza n. 17435/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto soddisfatti i chiarimenti richiesti e, verificata la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate. Non vi è esame nel merito dei due motivi di ricorso, poiché la sopravvenuta definizione agevolata ha determinato l'estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA 2008, emessa a seguito di indebita compensazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225/2016, riferita alla cartella oggetto del giudizio, allegando la comunicazione dell'agente della riscossione e la prova dei pagamenti eseguiti. A seguito di ordinanza interlocutoria, la ricorrente ha chiarito l'errore materiale nel numero della cartella indicato negli atti e ha insistito per la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
La domanda di definizione agevolata, con l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio e i successivi adempimenti, conduce all'estinzione del giudizio secondo il meccanismo previsto dalla norma.
Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
"l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l'effetto estintivo, una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento"
È sufficiente che, dopo l'adesione dell'agente della riscossione, il debitore presenti una rinuncia formale o un atto equipollente che realizzi l'impegno assunto; da ciò deriva direttamente l'estinzione del giudizio, senza bisogno di una successiva attestazione dell'Ufficio sulla regolarità dei versamenti.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie, l'estinzione del giudizio consegue quando l'adesione alla procedura sia seguita da una rinuncia formale al ricorso o da un atto comunque idoneo a manifestare l'adempimento dell'impegno di rinuncia.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata non è necessaria una successiva attestazione dell'Ufficio circa la regolarità del pagamento, se dagli atti risulta il perfezionamento della procedura prevista dalla legge.
- Gli errori materiali nell'indicazione del numero della cartella possono essere superati mediante chiarimenti documentali quando siano univoci l'oggetto della pretesa e gli estremi identificativi ricavabili dagli atti di causa.
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