Ordinanza n. 291/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 67917/2025, datata 02.09.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da questo T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia; - ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>; - ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>; - ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché gli atti e le graduatorie relativi alla procedura di ammissione e trasferimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del 2 settembre 2025 con cui la Segreteria Studenti dell'Università ha negato l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, motivando il diniego con la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli avvisi di trasferimento, le graduatorie, i decreti rettorali e i manifesti degli studi relativi agli anni accademici considerati, nonché gli atti con cui l'Ateneo aveva affermato l'indisponibilità di posti vacanti o l'impossibilità di accogliere domande di trasferimento. Il ricorrente ha dedotto il contrasto di tali atti con precedenti sentenze del TAR asseritamente passate in giudicato, l'illegittimità dei criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo e il difetto di una verificabile istruttoria sull'effettiva disponibilità dei posti. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva e in sovrannumero e, nel merito, l'accertamento del diritto a ottenere il nulla-osta all'iscrizione previa valutazione del curriculum studiorum. Con memoria dell'8 aprile 2026, eventualmente qualificata anche come atto di motivi aggiunti, ha esteso le contestazioni al verbale del 17 febbraio 2026 di approvazione della graduatoria generale di merito per l'a.a. 2025/2026 e ai successivi scorrimenti. La presente ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma affronta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria e di rinnovare la notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha rilevato che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale sono potenziali controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. Considerato l'elevato numero degli interessati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. Ha stabilito che l'avviso debba indicare l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, la parte ricorrente, il testo integrale del ricorso e della memoria eventualmente contenente motivi aggiunti, le modalità per seguire il processo sul sito della giustizia amministrativa e gli estremi dell'ordinanza. Ha posto a carico dell'Università l'obbligo di pubblicare l'avviso sul proprio sito istituzionale entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; il ricorrente dovrà depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 5 giorni. Ha inoltre autorizzato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, dopo il mancato perfezionamento della precedente notifica per irreperibilità, fissando anche per tale adempimento un termine di 15 giorni e un termine di 5 giorni per il deposito della prova. La trattazione del ricorso è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del necessario coinvolgimento nel giudizio dei soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati.
Richiamato per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Richiamato per autorizzare la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine nei confronti del controinteressato individuato.
Consente, in ragione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria e gli atti che ne producono gli effetti, i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la veste di potenziali controinteressati se hanno un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati; il contraddittorio deve pertanto essere integrato nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo contenuti e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- Quando la notificazione individuale a un controinteressato non si perfeziona per irreperibilità del destinatario, il giudice può autorizzarne la rinnovazione, fissando un termine perentorio per l'adempimento e per il deposito della relativa prova.
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