Cassazione Penale, Sentenza n. 26692/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per assoluta genericità dei motivi. Con l'unico motivo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per omessa notifica del decreto di citazione, sostenendo che la notificazione eseguita ex art. 161, n. 4, cod. proc. pen. fosse viziata da un errore nell'indicazione del domicilio dichiarato: il domicilio corretto sarebbe stato in Latina, via Papiniano n. 12, mentre l'atto era stato inviato in via Papiano. Ha quindi dedotto che si sarebbe trattato di omessa notificazione, e dunque di nullità assoluta e insanabile. Ha inoltre sostenuto che la notifica al difensore d'ufficio non sarebbe stata idonea a garantire la conoscenza dell'atto, mancando un effettivo rapporto professionale con il difensore stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante il vizio dedotto in ordine alla notifica del decreto di citazione, perché la Corte di appello aveva già dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi, senza entrare nel merito, sicché il rapporto processuale di secondo grado non si era validamente instaurato. Ha osservato che, in presenza di una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte territoriale avrebbe potuto dichiararla de plano ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., e che pertanto eventuali vizi della citazione non potevano prevalere sulla preesistente inammissibilità dell'appello. Ha inoltre evidenziato una ulteriore causa di inammissibilità dell'appello, poiché l'imputato era assente in primo grado ed era difeso d'ufficio, ma non risultava depositato il mandato specifico a impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata quindi confermata sul punto processuale; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, n. 4, cod. proc. pen.
ex t.161, n. 4, cod. proc. pen.
la notifica eseguita presso il difensore era stata disposta sul presupposto dell'irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato; la Corte ritiene comunque irrilevante il vizio dedotto, perché l'appello era già inammissibile originariamente.
ex art.591, cod.proc.pen.
in presenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte di appello può dichiararla de plano; la fissazione dell'udienza non rende prevalenti eventuali vizi della citazione.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
art.581, comma 1 -quater cod.proc.pen.
quando l'imputato è assente in primo grado ed è difeso d'ufficio, l'impugnazione richiede a pena di inammissibilità il deposito di uno specifico mandato a impugnare, che nel caso non risultava rilasciato.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è originariamente inammissibile per ragioni che impediscono l'instaurazione del rapporto processuale di secondo grado, i vizi del decreto di citazione in appello restano irrilevanti.
- La notifica del decreto di citazione è logicamente e giuridicamente successiva a un'impugnazione ammissibile; se l'appello è inammissibile ab origine, gli eventuali vizi della citazione non possono incidere sull'esito del giudizio.
- L'assoluta genericità dei motivi di appello legittima la declaratoria di inammissibilità senza necessità di esame del merito.
- Per l'imputato assente in primo grado e assistito da difensore d'ufficio, il deposito del mandato specifico a impugnare costituisce requisito di ammissibilità dell'appello; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
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