Cassazione Penale, Ordinanza n. 00976/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze del Tribunale di Bari. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo mancante la prova di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso, valorizzando inoltre la diversità delle modalità e delle circostanze dei fatti. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 671 c.p.p., oltre a manifesta illogicità e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato indici ritenuti significativi della medesimezza del disegno criminoso, quali l'identità delle violazioni, la contiguità cronologica degli addebiti e il collegamento tra gli stessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito e perché le doglianze sulla pretesa assenza o illogicità della motivazione sono state ritenute manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto congruo nel valorizzare la diversità delle condotte e la loro riconducibilità a una abitualità criminosa, non a un unico disegno criminoso. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La continuazione in executivis può essere riconosciuta solo quando emergano elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso tra i reati già giudicati; non basta una mera allegazione assertiva o il richiamo a indici generici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione per la continuazione, l'onere di allegare elementi concreti sull'unitarietà del disegno criminoso grava su chi la invoca; la mera contiguità temporale o l'astratta identità del titolo di reato non sono di per sé decisive.
- È legittimo negare la continuazione quando le condotte risultino tra loro eterogenee per modalità e circostanze tali da escludere una preventiva programmazione unitaria e da far emergere, invece, una scelta criminosa abituale e contingente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La censura di manifesta illogicità o mancanza di motivazione non è ammissibile se il provvedimento impugnato offre una motivazione congrua e non apparente, fondata su elementi fattuali coerenti con il decisum.
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