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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00976/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze del Tribunale di Bari. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo mancante la prova di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso, valorizzando inoltre la diversità delle modalità e delle circostanze dei fatti. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 671 c.p.p., oltre a manifesta illogicità e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato indici ritenuti significativi della medesimezza del disegno criminoso, quali l'identità delle violazioni, la contiguità cronologica degli addebiti e il collegamento tra gli stessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito e perché le doglianze sulla pretesa assenza o illogicità della motivazione sono state ritenute manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto congruo nel valorizzare la diversità delle condotte e la loro riconducibilità a una abitualità criminosa, non a un unico disegno criminoso. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione in executivis può essere riconosciuta solo quando emergano elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso tra i reati già giudicati; non basta una mera allegazione assertiva o il richiamo a indici generici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione per la continuazione, l'onere di allegare elementi concreti sull'unitarietà del disegno criminoso grava su chi la invoca; la mera contiguità temporale o l'astratta identità del titolo di reato non sono di per sé decisive.
  • È legittimo negare la continuazione quando le condotte risultino tra loro eterogenee per modalità e circostanze tali da escludere una preventiva programmazione unitaria e da far emergere, invece, una scelta criminosa abituale e contingente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La censura di manifesta illogicità o mancanza di motivazione non è ammissibile se il provvedimento impugnato offre una motivazione congrua e non apparente, fondata su elementi fattuali coerenti con il decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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