Cassazione Penale, Sentenza n. 32153/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale) riferiti principalmente al capo 2: avrebbero trasferito l'azienda della Elis s.r.l. alla Silenia s.r.l. tramite tre contratti (affitto d'azienda, locazione immobile, contratto estimatorio per rimanenze) con capitale della Silenia insufficiente, cagionando la dissipazione del patrimonio della cedente. In Cassazione hanno sostenuto che le operazioni non erano dissipative ma volte a preservare la continuità aziendale e a reperire un acquirente (anche per l'aumento degli ordini e il comportamento del Curatore), che al più si tratterebbe di imprudenza civilistica, e hanno lamentato carenza e illogicità della motivazione rispetto ai documenti prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a carenza e illogicità della motivazione: l'aumento delle commesse non escludeva la natura dissipativa dell'operazione, dato il ciclo monetario negativo dell'attività produttiva e l'insufficienza del capitale della Silenia, che ha ben presto generato crisi di liquidità e omissioni di pagamento. Ha confermato che i trasferimenti erano diretti a sottrarre patrimonio alla Elis e ad assicurare agli imputati la disponibilità dell'azienda per ulteriori condotte illecite. Il primo motivo (censura di violazione di norme penali) è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una rivalutazione di merito dei fatti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese processuali del Fallimento Elis s.r.l.; la domanda di spese della Silenia s.r.l. non è stata accolta in quanto il gravame riguardava esclusivamente il capo 2.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216
Norma incriminatrice che disciplina le varie fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto applicabili le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale al caso di trasferimento d'azienda senza adeguata garanzia o corrispettivo.
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 217
Richiamata in relazione alle ipotesi di bancarotta semplice (documentale); la Corte ha distinto tra condotte che possono essere semplice imprudenza civilistica e fattispecie dissipative penali.
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 219, comma 2, n.1
Prevede l'aggravante per la pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte ha unificato più condotte in un unico delitto aggravato ai sensi di questa norma.
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 223
Norma riferita alla nozione di distrazione/dissipazione patrimoniale nelle fattispecie fallimentari; la Corte ha interpretato che il trasferimento dell'azienda senza adeguato corrispettivo integra la dissipazione quando la cessionaria è priva di risorse per garantire la continuità.
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 80
Previsione sulla facoltà del Curatore di recedere dai contratti in corso; la Corte ha ritenuto che il mancato recesso del Curatore non valg(a) a giustificare retroattivamente l'operazione, né rende decisiva la bontà dell'operazione stessa.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Fondamento giurisdizionale per il motivo di ricorso relativo alla violazione di norme sostanziali (in questo caso censura invocata ma ritenuta inammissibile se comporta rivalutazione del fatto).
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Consente censura per carenza di motivazione o manifesta illogicità; la Cassazione ha valutato e respinto tali censure ritenendo la motivazione di merito corretta e non manifestamente illogica.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione in caso di rigetto: la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle spese.
Regola la condanna in solido alla rifusione delle spese processuali delle parti civili soccombenti, applicata nei confronti dei ricorrenti verso il Fallimento Elis s.r.l.
Massime di principio
- Il trasferimento di un'azienda a una controllata a capitale insufficiente e priva di risorse può integrare dissipazione del patrimonio della cedente se risulta che la cessionaria non può sostenere l'attività e i pagamenti: non è determinante la mera esistenza di un aumento successivo degli ordini.
- La prova di una utilità economica ex post (es. incremento commesse) non esclude automaticamente la natura dissipativa dell'operazione; occorre valutare la compatibilità con il ciclo monetario dell'attività e la capacità finanziaria della cessionaria al momento della cessione.
- Il comportamento del Curatore (es. mancato recesso da contratti) non valida retroattivamente operazioni ritenute dissipative dai giudici: la valutazione penale si fonda sulle condizioni oggettive e soggettive al momento della stipula.
- Per essere qualificata penalmente, la condotta deve evidenziare più della semplice imprudenza civilistica: è necessario dimostrare la diminuzione patrimoniale effettiva, l'assenza di adeguato corrispettivo/garanzie e l'elemento soggettivo (dolo) o la rilevante gravità oggettiva della dissipazione.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e libera del materiale probatorio: i ricorrenti devono denotare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge, non la mera divergenza nella valutazione dei fatti.
- Chi impugna deve documentare espressamente e con chiarezza la rilevanza dei documenti prodotti; la semplice produzione non obbliga la Corte di merito a condividere la ricostruzione se la motivazione spiega perché quei documenti non mutano la valutazione complessiva.
- Per evitare qualificazioni penali in casi di cessione d'azienda a società controllate, è utile provare l'esistenza di adeguati corrispettivi, pagamenti effettivi, garanzie, piani di finanziamento e ragioni economiche razionali e documentate per la scelta adottata.
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