Cassazione Penale, Sentenza n. 41794/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 03/03/2021 che aveva rideterminato in mitius la pena e le pene accessorie irrogate dal Tribunale di Cremona per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla societa Tile Service Group, dichiarata fallita. Il ricorrente denunciava: (1) insufficiente prova e vizio di motivazione, sostenendo che le deposizioni non provavano la responsabilita e che i prelievi sarebbero stati effettuati per recuperare il corrispettivo della cessione delle quote; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla giurisdizione, per il trasferimento all'estero (Bulgaria) della sede sociale; (3) errata motivazione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche; (4) immotivata determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo come mera rievocazione delle risultanze di merito e non consentita riesamina delle prove. Ha ritenuto infondato il motivo sulla giurisdizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di fallimento pronunciata in Italia radica la giurisdizione italiana per fatti anteriori alla dichiarazione stessa. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello riguardo alla non concessione della decurtazione massima per le attenuanti generiche, e ha ritenuto adeguata, seppur sintetica, la giustificazione della durata delle pene accessorie in relazione alla modalita e all'intensita del dolo. Conseguentemente il dispositivo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma richiamata per l'applicazione delle pene accessorie in caso di bancarotta; la Corte ha ritenuto motivata la durata delle pene accessorie in relazione alla modalita delle distrazioni e all'intensita del dolo
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilita del ricorso e la responsabilita nella determinazione della causa d'inammissibilita
Cass. Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014 (Tanzi e altri)
Precedente di giurisprudenza richiamato per affermare che la dichiarazione di fallimento pronunciata in Italia radica la giurisdizione italiana con riferimento a fatti anteriori alla dichiarazione stessa
Cass. Sez. U., n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
Principio secondo cui la dichiarazione di fallimento ha rilievo in quanto provvedimento giurisdizionale e non come accertamento dei fatti, con conseguente esclusione della questione pregiudiziale sul piano penale
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le prove di merito: i motivi che si limitano a rievocare deposizioni o a chiedere diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili
- La dichiarazione di fallimento pronunciata in Italia radica la giurisdizione italiana per i fatti anteriori alla dichiarazione, anche se la societa ha trasferito la sede all'estero
- Le riduzioni di pena per attenuanti generiche devono essere motivate con riferimento a concreti indici fattuali; una motivazione sintetica ma coerente può essere sufficiente se collegata al quadro fattuale emerso
- La determinazione delle pene accessorie trova giustificazione nella modalita e nell'intensita del dolo e nelle modalita delle distrazioni; argomentazioni generiche possono essere colmate dal richiamo al quadro fattuale complessivo
- Il ricorso in cassazione inammissibile puo comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende quando il proponente sia ritenuto in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita
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