Ordinanza n. 903/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento del 7 novembre 2025, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 35 medici della carriera dei medici della Polizia di Stato, per asserito mancato possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del bando di concorso, nonché del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di ammissione al corso di formazione, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 35 medici della Polizia di Stato, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria e di ammissione al corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente è stata esclusa per il mancato possesso, entro la data di svolgimento della prova d'esame, del diploma di specializzazione previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g), del bando. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, deducendo che il differimento del conseguimento del titolo a marzo 2026 era dipeso dalla sospensione delle attività didattiche accordatale dall'università a causa dello stato di gravidanza, quindi da una circostanza non imputabile. Ha inoltre contestato l'indeterminatezza del riferimento temporale contenuto nella clausola del bando, la lesione del legittimo affidamento derivante dall'essere stata ammessa a sostenere tutte le prove prima dell'esclusione e la violazione delle norme e dei principi posti a tutela della maternità dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'asserita indeterminatezza della clausola del bando non avesse pregiudicato la ricorrente, poiché l'amministrazione le aveva consentito di sostenere tutte le prove e aveva differito la verifica del requisito fino all'ultima data utile del calendario concorsuale, coincidente con la prova orale del 6 novembre 2025. La ricorrente non possedeva comunque il diploma alla data richiesta. Il TAR ha ritenuto applicabile l'orientamento già espresso in relazione ad analoghe clausole concorsuali, secondo cui la previsione che consente il conseguimento del titolo in un momento successivo alla scadenza per la presentazione della domanda costituisce una disciplina di favore, derogatoria rispetto alla regola ordinaria, e non è ulteriormente estensibile fino all'inizio del corso di formazione. La non imputabilità della causa ostativa, riconducibile alla maternità, non è stata ritenuta prevalente sulle esigenze di rapida e complessiva definizione delle procedure concorsuali, anche perché il conseguimento del titolo era ancora futuro e incerto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. g), del bando di concorso
possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria…
Il requisito del diploma di specializzazione doveva essere posseduto entro la data di svolgimento della prova d'esame, secondo quanto previsto dal successivo comma 4 del bando.
art. 3, comma 4, del bando di concorso
entro la data di svolgimento della prova d’esame…
La clausola è stata interpretata dall'amministrazione e dal TAR come idonea a consentire il conseguimento del titolo fino all'ultima data utile del calendario degli accertamenti concorsuali, ma non oltre, in particolare non fino all'inizio del corso di formazione.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
La ricorrente ne ha invocato le norme e i principi a tutela della maternità, ma il TAR, nella fase cautelare, non ha ritenuto che la maternità consentisse di differire ulteriormente il termine per il possesso del requisito concorsuale.
Massime di principio
- Una clausola concorsuale che consente di conseguire un titolo dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda costituisce una disciplina derogatoria e favorevole rispetto alla regola ordinaria del possesso dei requisiti, sicché non è suscettibile di ulteriore interpretazione estensiva oltre il termine espressamente previsto dal bando.
- Quando il bando collega il possesso del titolo alla data di svolgimento della prova d'esame, l'amministrazione può verificare il requisito entro l'ultima data utile del calendario delle prove, ma non è tenuta a differirne ulteriormente il possesso fino all'inizio del corso di formazione.
- La circostanza non imputabile al candidato che abbia impedito il conseguimento tempestivo del titolo, anche se riconducibile alla maternità, non prevale necessariamente sulle esigenze di rapida e complessiva definizione dei rapporti giuridici nelle procedure concorsuali, soprattutto quando il conseguimento del titolo sia ancora futuro e incerto.
- L'ammissione del candidato alle prove concorsuali prima della verifica definitiva del requisito non determina, di per sé, un legittimo affidamento alla successiva ammissione, quando l'amministrazione abbia comunque verificato il requisito entro il termine previsto dal bando.
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