Ordinanza n. 126/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza di rimozione di opere abusive n. -OMISSIS-, notificata lo stesso giorno; della relazione tecnica prot. -OMISSIS- dell’ufficio tecnico, redatta in pari data all’esito di un “sopralluogo visivo” in -OMISSIS- presso -OMISSIS-; se e per quanto lesivi degli atti di pianificazione e regolamentari, anche non noti, il -OMISSIS- del regolamento di attuazione del Consorzio di Sviluppo industriale, in quanto recepito dalle disposizioni edilizie del Comune di -OMISSIS-; e di ogni altro atto presupposto o conseguenziale di cui non si conosce il contenuto e mai notificato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimozione di opere abusive, unitamente alla relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo e agli atti di pianificazione o regolamentari presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di rimozione di opere abusive, la relazione tecnica dell'ufficio comunale redatta all'esito di un sopralluogo visivo e, ove lesive, le disposizioni regolamentari e di pianificazione richiamate dall'amministrazione. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non emergono i motivi specifici di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti costituite una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, ovvero sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di persistente interesse, devono essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né ha esaminato la legittimità dell'ordinanza edilizia o degli atti connessi. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, se l'interesse permane, sulle connessioni con altri giudizi amministrativi. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. L'ordinanza richiama il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo e l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, anche alla luce della possibile sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi pendenti.
Norme richiamate
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale disposizione cui dare corretta applicazione nell'organizzazione e nella fissazione dei giudizi, privilegiando la trattazione delle cause che richiedono un'effettiva decisione di merito.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fonda il dovere di cooperazione processuale nell'acquisizione tempestiva delle informazioni sull'interesse alla decisione e sulle eventuali cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito e se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la causa nel ruolo di udienza.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente informazioni rilevanti sull'attualità dell'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.
- Gli incombenti istruttori disposti in via interlocutoria per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione non anticipano la soluzione delle questioni di merito e sono adottati salva ogni successiva decisione del Collegio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 103/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 104/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 105/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 106/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 107/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 27 ago 2026Ordinanza n. 108/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →