Sentenza del 13/03/2019 n. 2250 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 102/19 - RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Ccomunicazione preventiva Necessaria - Mancanza - Conseguenze - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta né dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento né da una comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva avrebbe consentito al contribuente di partecipare al procedimento, instaurando un contraddittorio con l'amministrazione e permettendo eventuali osservazioni o contestazioni prima dell'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato, seppure con diversa motivazione, la decisione favorevole al contribuente. È stato ritenuto che le cartelle fossero state regolarmente notificate, ma che l'iscrizione ipotecaria dovesse comunque essere preceduta da una comunicazione preventiva idonea a consentire la partecipazione dell'interessato. La mancata attivazione di tale procedimento ha determinato la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Le spese dei vari giudizi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
prevede il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione per la notificazione del ricorso in riassunzione
Il ricorso in riassunzione è stato considerato tempestivo, essendo stato notificato entro il termine applicabile, tenendo conto delle sospensioni previste.
Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973
l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata e non richiede l'avviso previsto dall'art. 50
L'iscrizione ipotecaria non richiede l'intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'espropriazione forzata, ma ciò non esclude l'obbligo di una preventiva comunicazione partecipativa.
Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
I principi di buona amministrazione, tutela effettiva e difesa impongono che il contribuente possa partecipare al procedimento prima dell'adozione di una misura pregiudizievole.
Artt. 24 e 97 della Costituzione
Il diritto di difesa e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sostengono la necessità del contraddittorio anche nella fase endoprocedimentale, prima dell'iscrizione ipotecaria.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667 del 18 settembre 2014
Ha affermato che l'iscrizione ipotecaria non è un atto di espropriazione forzata, ma ha riconosciuto la necessità di una comunicazione preventiva al contribuente.
Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè
La legittimità della pretesa tributaria richiede una procedura partecipata, con possibilità di contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa.
Sentenza Corte di Cassazione n. 9797 del 12 maggio 2016
Ha confermato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non preceduta da alcuna comunicazione al contribuente.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca a garanzia di un credito tributario, l'agente della riscossione deve verificare la regolare notifica delle cartelle e inviare una comunicazione preventiva al contribuente.
- La comunicazione preventiva serve a garantire il contraddittorio e deve consentire all'interessato di conoscere la possibile iscrizione e formulare osservazioni o contestazioni.
- La mancata comunicazione preventiva può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche quando le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.
- Gli atti della riscossione inseriti in una sequenza procedimentale devono rispettare tutti i passaggi previsti: l'omissione di un atto presupposto può rendere illegittimo l'atto successivo per illegittimità derivata.
- La regola riguarda specificamente l'iscrizione ipotecaria e non implica necessariamente l'obbligo dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, poiché l'ipoteca non è considerata un atto di espropriazione forzata.
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