Cassazione Penale, Sentenza n. 05447/2026 del 11/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione per non essere stato tradotto in lingua nota il decreto di fissazione dell'udienza camerale; 2) nullità dell'ordinanza genetica per omessa traduzione scritta e motivazione apparente del Tribunale nel rigettare tale eccezione, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) insufficienza delle esigenze cautelari per mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato (distanza temporale e incensuratezza).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza costituisca causa di nullità, poiché tale avviso non rientra negli atti il cui obbligo di traduzione è previsto dall'art. 143 c.p.p. e non svolge funzione informativa sulle accuse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse e genericità: il Tribunale aveva rilevato che l'indagato era poi venuto a conoscenza dell'ordinanza tradotta e non era stato dimostrato un concreto pregiudizio difensivo. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce della modalità del reato, del quantitativo di stupefacente (234,34 g di hashish e 9,20 g di cocaina), del materiale per il confezionamento, del comportamento dell'arrestato (distruzione di telefono), delle condizioni economiche e della somma in denaro trovata. La Corte ha confermato il rigetto del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo di traduzione di determinati atti processuali per l'indagato alloglotta; la Corte interpreta che l'omessa traduzione scritta dell'ordinanza genetica, se è intervenuta una traduzione orale d'urgenza, determina una nullità a regime intermedio deducibile con richiesta di riesame solo se venga dimostrato un interesse attuale e concreto (pregiudizio del diritto di difesa).
art. 51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
La procedura di traduzione d'urgenza per l'udienza di convalida dell'arresto e per l'ordinanza applicativa contempla la possibilità della traduzione orale (anche riassuntiva) purché non pregiudichi il diritto di difesa; la traduzione orale integra le garanzie ove non vi sia pregiudizio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di cassazione riferiti a violazione di norme e insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha valutato che i motivi prospettati erano o infondati o generici e quindi non idonei a fondare il gravame.
Prevede i requisiti per la custodia cautelare, tra cui l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato l'attualità del pericolo sulla base degli elementi fattuali (quantitativi, modalità, strumenti, comportamento dell'indagato).
Norma che riguarda la composizione del Tribunale in materia cautelare; qui richiamata nella ricostruzione della sede che ha deciso il riesame.
Modifica le norme sulle traduzioni degli atti processuali; la Corte richiama che l'avviso di fissazione dell'udienza non rientra tra gli atti obbligatoriamente traducibili secondo le modifiche introdotte.
art. 3 e art. 24 Cost.
Sollecitata eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo che non venga leso il diritto di difesa né si configuri disparità di trattamento.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come norma procedurale relativa alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero depositata ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non è soggetto all'obbligo di traduzione scritto: la sua omissione non determina automaticamente nullità né pregiudica di per sé il diritto di difesa.
- L'omessa traduzione scritta dell'ordinanza 'genetica' verso un indagato alloglotta può dar luogo a una nullità intermedia solo se non vi è stata adeguata traduzione orale d'urgenza e, soprattutto, se viene dimostrato un interesse attuale e concreto consistente in un pregiudizio reale del diritto di difesa.
- Per far accogliere in cassazione questioni riguardanti la violazione del diritto di difesa per mancata traduzione occorre specificare e documentare il concreto pregiudizio; eccezioni generiche o prive di interesse processuale sono inammissibili.
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione nel caso di reati di spaccio rilevano la quantità di stupefacente, la sua suddivisione, la presenza di strumenti per il confezionamento, il comportamento dell'arrestato (es. distruzione di fonti di prova), le condizioni economiche e l'assenza di attività lecite: tali elementi possono legittimare misure cautelari restrittive.
- La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) non esclude che il giudice ritenga comunque sussistente il pericolo di reiterazione; la portata della misura va valutata in concreto in relazione al rischio residuo.
- Il difensore, se vuole contestare omissioni o nullità processuali successive, deve dimostrare interesse concreto e collegamento causale tra l'omissione e la compromissione effettiva della possibilità di difesa.
- I motivi di impugnazione formulati in termini generici o senza puntuale indicazione degli specifici profili di illegittimità sono destinati a essere dichiarati inammissibili o rigettati.
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