Cassazione Penale, Ordinanza n. 31189/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 18/11/2025, che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata esclusione della recidiva: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel mantenerla. La Cassazione rileva però che la censura è generica e sostanzialmente riproduttiva di un motivo già esaminato e rigettato in appello. La motivazione della Corte d'Appello viene ritenuta congrua perché valorizza tre precedenti penali, uno dei quali relativo a 11 reati in continuazione, da cui desume una pericolosità in crescita e l'inefficacia della precedente condanna sul piano special-preventivo e rieducativo.
Norme richiamate
È il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello (evasione).
recidiva
La Corte ribadisce che la mancata esclusione della recidiva può essere confermata quando la motivazione di merito valorizzi precedenti penali e la persistenza di una pericolosità ingravescente, con indifferenza dell'agente agli effetti special-preventivi e rieducativi della precedente condanna.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo aspecifico una censura già esaminata e disattesa dal giudice di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando il giudice di merito dia conto di precedenti penali significativi e ne ricavi un giudizio di maggiore pericolosità e di insensibilità dell'agente all'efficacia rieducativa e special-preventiva della precedente condanna.
- La motivazione sulla recidiva è censurabile in cassazione solo se manca di logicità o di adeguato confronto con gli elementi fattuali rilevanti; non basta una mera contrapposizione della diversa valutazione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31092/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →