Cassazione Civile, Ordinanza n. 24181/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel medesimo procedimento di legittimità erano stati inseriti due distinti ricorsi per cassazione proposti dallo stesso difensore nell'interesse del medesimo ricorrente contro due separate ordinanze del Giudice di pace di Torino che disponevano la proroga del trattenimento presso il C.P.R. "Brunelleschi" di Torino, adottate in date diverse (14/04/2021 e 14/05/2021). Dopo che la Corte aveva già definito con ordinanza n. 8570/2023 il ricorso relativo al provvedimento del 14/04/2021, il difensore ha segnalato che il secondo ricorso era rimasto erroneamente confluito nello stesso R.G.N. e che occorreva una correzione d'ufficio ex art. 391-bis c.p.c. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la gestione processuale dell'errore di iscrizione e la necessità di separare il secondo ricorso in un autonomo fascicolo con proprio numero di registro generale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un vero errore materiale del provvedimento già emesso, suscettibile di correzione ex art. 391-bis c.p.c., poiché i due ricorsi avrebbero dovuto essere iscritti separatamente sin dall'origine. Ha preso atto che il primo ricorso era già stato trattato e definito con l'ordinanza n. 8570/2023, mentre per il secondo ha disposto che la Cancelleria formi un autonomo fascicolo processuale con proprio numero di registro generale, contenente il ricorso e gli atti relativi al provvedimento di proroga del 14/05/2021.
Norme richiamate
corretto d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c.
la Corte esclude che la situazione denunciata integri un errore materiale del provvedimento già emesso correggibile ai sensi della norma, trattandosi invece di una necessità di separazione dei ricorsi e dei fascicoli processuali.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. presuppone un effettivo errore nella redazione del provvedimento, non essendo utilizzabile per rimediare a una erronea unificazione processuale di ricorsi distinti.
- Quando vengono proposti ricorsi per cassazione avverso diversi provvedimenti, questi devono essere iscritti e trattati separatamente, così da rendere correttamente percepibile nel registro generale la pluralità degli atti impugnati.
- Se un primo ricorso è già stato definito e un secondo ricorso relativo a diverso provvedimento è confluito nello stesso fascicolo, la soluzione processuale corretta è la formazione di un autonomo fascicolo con proprio numero di R.G., non la modifica del provvedimento già pronunciato.
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