Cassazione Civile, Ordinanza n. 19771/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente emittente)
La controversia
Un soggetto contitolare di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P, emessi nel 1987, ha chiesto il pagamento degli importi calcolati secondo i rendimenti indicati sul retro dei titoli, sostenendo che per la quantificazione dovesse farsi riferimento alle condizioni stampigliate sui buoni. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al capitale e agli interessi secondo la tabella riportata sul titolo, senza necessità di provare l’esistenza in vita o il decesso degli altri contitolari. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo prevalenti le indicazioni negoziali stampate sul titolo rispetto al decreto ministeriale richiamato dalla disciplina della serie. La società emittente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986 e dell’art. 1339 c.c., sostenendo che, poiché i buoni erano stati emessi dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale e recavano la sigla Q/P su supporti della precedente serie P, il relativo rapporto doveva essere automaticamente integrato dalla disciplina ministeriale della nuova serie, anche per il periodo di fruttuosità finale, senza che potessero prevalere le condizioni più favorevoli rimaste visibili del vecchio testo stampato sul retro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo della società emittente, richiamando la propria giurisprudenza consolidata in tema di buoni postali fruttiferi serie Q/P. Ha affermato che, per questi titoli, la presenza sul retro di una tabella stampata riferita alla precedente serie P non consente di riconoscere al sottoscrittore gli interessi più favorevoli previsti da quella tabella per l’ultimo decennio, perché i buoni erano stati emessi come titoli della nuova serie Q, disciplinata dal d.m. 13 giugno 1986, e l’eventuale incompletezza dell’operazione materiale di timbratura non integra una manifestazione di volontà negoziale idonea a derogare alla disciplina legale richiamata. Ha inoltre precisato che le clausole aggiunte a timbro prevalgono su quelle precedentemente scritte nei moduli predisposti, ove incompatibili. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.
Norme richiamate
È norma cogente che, per i buoni postali fruttiferi, richiama l’integrazione del contenuto del rapporto con i decreti ministeriali relativi alla serie di emissione.
art. 4 d.m. 13 giugno 1986
È la disciplina ministeriale richiamata per determinare i rendimenti dei buoni della nuova serie.
art. 5 d.m. 13 giugno 1986
Concorre a definire il regime dei rendimenti applicabile ai buoni della serie Q/Q-P.
Consente l’inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla norma imperativa richiamata dalla disciplina dei buoni postali.
Nei moduli predisposti, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili.
L’interpretazione deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale complessiva, senza isolare singole parti del testo.
Richiamato nel ragionamento sull’errore come limite alla tutela dell’affidamento, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.
Richiamato nel ragionamento sull’errore nella dichiarazione, ma escluso che ricorresse una vera e propria manifestazione di volontà erronea.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, la disciplina dei rendimenti va ricostruita considerando il titolo come espressione di un rapporto integrato dalla normativa ministeriale richiamata, e non isolando una singola parte della stampa residua riferita alla serie precedente.
- L’eventuale permanenza visibile, sul retro del buono, di indicazioni economiche della vecchia serie non consente di superare la disciplina legale e ministeriale applicabile alla nuova serie, quando il titolo è stato emesso come titolo della serie successiva.
- L’incompletezza materiale dell’apposizione del timbro su un modulo preesistente non equivale a manifestazione negoziale della volontà di mantenere condizioni economiche diverse da quelle imposte dalla normativa della nuova emissione.
- In caso di moduli contrattuali predisposti in serie, le clausole aggiunte successivamente e incompatibili prevalgono su quelle precedentemente stampate.
- Quando una norma imperativa richiama espressamente un decreto ministeriale per determinare il contenuto del rapporto, opera l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. e il testo difforme del modulo non può prevalere.
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