Cassazione Penale, Ordinanza n. 40553/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 24 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorsi investivano, da un lato, una dedotta nullità per asserita diversità del fatto rispetto alla contestazione, sostenendo che l'imputazione non ricomprendesse le condotte successive al controllo stradale del figlio di uno degli imputati, poi proseguite presso la Questura durante l'identificazione; dall'altro, l'insussistenza di minacce idonee a ostacolare un atto d'ufficio. I ricorrenti contestavano inoltre la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, riproponendo censure già dedotte in appello. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche, reiterative e in larga parte dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, ritenendo la motivazione della Corte territoriale congrua e immune da vizi logici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di nullità per diversità del fatto, osservando che l'imputazione includeva anche la condotta successiva al controllo in strada e svolta durante l'identificazione presso la Questura. Ha inoltre reputato infondata la doglianza sulla mancanza di minacce idonee a ostacolare un atto d'ufficio, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sulla base del comportamento minaccioso tenuto dai due imputati. Le ulteriori censure, attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, sono state considerate estranee al sindacato di legittimità, poiché già esaminate e disattese con motivazione completa e coerente dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La dedotta nullità per difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto sussiste solo quando la contestazione non ricomprenda la condotta storicamente accertata; non ricorre se l'imputazione, letta nel suo complesso, include anche le condotte successive temporalmente e funzionalmente connesse.
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici.
- Le doglianze generiche o meramente reiterative di motivi già esaminati e disattesi in appello non consentono l'annullamento della decisione e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una motivazione di merito che valorizzi un comportamento minaccioso idoneo a interferire con l'attività di ufficio, la censura di insussistenza della minaccia non può essere accolta in cassazione se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.
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