Sentenza del 30/09/2016 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi diversi - Compenso per la compravendita di immobile percepito nell'anno successivo alla vendita - Ai fini della tassazione si applica il criterio di cassa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il compenso deve essere tassato nell'anno in cui è stato incassato, anche se la compravendita immobiliare e la relativa maturazione del compenso risalgono all'anno precedente. Pertanto, la pretesa di imputare il reddito all'anno della vendita non è conforme al criterio di cassa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione, ai fini IRPEF, del momento impositivo di un compenso derivante dalla compravendita di un immobile, percepito nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata la vendita. La questione consiste nello stabilire se il reddito debba essere imputato all'anno della vendita oppure all'anno dell'effettivo incasso. La sentenza richiama il principio di cassa applicabile ai redditi diversi disciplinati dall'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui rileva il momento in cui il corrispettivo viene effettivamente percepito.
Norme richiamate
Art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disposizione individua i redditi diversi; ai fini della loro imputazione temporale, il reddito deve essere considerato secondo il principio di cassa, con rilevanza dell'effettiva percezione del corrispettivo.
Massime di principio
- Per i redditi diversi soggetti al principio di cassa, il reddito si considera fiscalmente conseguito nell'anno in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato, non necessariamente nell'anno in cui l'operazione o la prestazione è stata eseguita.
- Se un compenso relativo a una compravendita immobiliare viene pagato nell'anno successivo alla vendita, esso deve essere dichiarato e tassato nell'anno dell'incasso.
- La data di conclusione dell'operazione può rilevare per individuare l'origine del reddito, ma non determina necessariamente l'anno fiscale di imputazione quando trova applicazione il criterio di cassa.
- È opportuno conservare documentazione della data e dell'importo dei pagamenti, poiché l'effettiva percezione costituisce l'elemento centrale per determinare il periodo d'imposta.
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