Cassazione Civile, Ordinanza n. 28677/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha eliminato la statuizione che poneva le spese dell'accertamento tecnico preventivo a carico solidale delle parti, ponendole invece a carico della sola parte istante. Ha inoltre condannato le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. da un committente nei confronti della società esecutrice delle opere, del progettista/direttore dei lavori e della compagnia assicuratrice, il Tribunale aveva posto le spese della procedura a carico solidale di tutte le parti. La società esecutrice ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696-bis c.p.c., sostenendo che le spese dell'ATP ante causam dovessero gravare esclusivamente sulla parte richiedente, quale soggetto tenuto ad anticiparle, e che solo nel successivo giudizio di merito tali spese potessero essere regolate secondo i criteri ordinari di soccombenza. La ricorrente ha inoltre contestato l'ammissibilità della statuizione sulle spese, ritenuta abnorme perché non prevista dalla legge per provvedimenti privi di definitività e non suscettibili di giudicato.
Norme richiamate
Le spese del successivo giudizio di merito vanno regolate secondo gli ordinari criteri di soccombenza.
Nel successivo giudizio di merito le spese dell'ATP vanno considerate nel governo complessivo delle spese di lite secondo i criteri ordinari.
L'accertamento tecnico preventivo ante causam comporta l'anticipazione delle spese da parte del richiedente.
Anche nel procedimento di consulenza tecnica preventiva le spese iniziali vanno poste a carico della parte istante.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ha potuto decidere la causa nel merito, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in quanto tenuta alla loro anticipazione e in applicazione del principio di causalità.
- La statuizione sulle spese dell'ATP non può essere ripartita solidalmente tra tutte le parti salvo diversa previsione di legge; l'eventuale regolazione definitiva di tali spese va poi ricondotta nel successivo giudizio di merito.
- Quando la censura investe esclusivamente la liquidazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.
- Un provvedimento che ponga le spese dell'ATP a carico di una parte diversa dal richiedente, in mancanza di base legale, ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
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