Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del giudice dell'esecuzione che aveva fissato in 3 anni la durata dell'isolamento diurno previsto dall'art.72 c.p. in relazione a pene concorrenti. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione e erronea applicazione degli artt.72 e 133 c.p. e vizio di motivazione perché il giudice non ha considerato la condotta successiva al reato (collaborazione processuale e dissociazione dal 2018), e avrebbe dovuto applicare il minimo edittale (6 mesi); (2) vizio di motivazione nell'avere rigettato in modo apodittico la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 c.p., censurando la normativa per violazione degli artt.2,3,27,32 e 117 Cost. e art.3 CEDU, sostenendo che l'isolamento diurno sia una sanzione che aggrava l'ergastolo e ostacola la rieducazione e la salute; (3) reiterazione della richiesta che la Corte di cassazione sollevi la questione costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, constatando che il giudice dell'esecuzione ha fissato il massimo edittale (3 anni) senza valida motivazione e senza valutare la condotta successiva (dissociazione e comportamento collaborativo), violando il principio che l'irrogazione di una pena pari o superiore al mediano edittale richiede specifica motivazione ai sensi dell'art.133 c.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dell'isolamento diurno e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuova determinazione. Il secondo motivo (questione di legittimità costituzionale dell'art.72 c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza e della Corte costituzionale: l'isolamento diurno è considerato legittimo e compatibile con il senso di umanità e con la finalità rieducativa nella misura e nei limiti previsti dalla normativa e dalla prassi.
Norme richiamate
L'isolamento diurno per i delitti concorrenti con l'ergastolo è qualificato come sanzione penale; la sua applicazione (da 3 mesi a 3 anni o da 2 a 18 mesi in altri casi) è compatibile con la Costituzione e, secondo la Corte, non contrasta con il senso di umanità se applicata nei limiti previsti.
Richiede che l'imposizione di una pena di entità pari o superiore al mediano edittale sia adeguatamente motivata con riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi indicati e alla funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena; la mancata motivazione valida rende l'atto viziato.
Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione a irrogare l'isolamento diurno quando le pene derivano da sentenze diverse; la Corte lo ricorda per collocare la potestà decisionale del giudice dell'esecuzione.
artt. 2, 3, 27, 32, 117 Cost. e art.3 CEDU (richiamati dalla difesa)
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure costituzionali rivolte ad art.72 c.p., richiamando la propria e la giurisprudenza costituzionale che considera compatibile l'istituto con i principi richiamati, soprattutto alla luce della temporaneità e dei limiti dell'isolamento e dell'evoluzione normativa e normativa favorevole alla rieducazione.
art. 2 legge 25 novembre 1962
Citata come modifica che ha attenuato l'afflittività dell'isolamento diurno consentendo la partecipazione del condannato alle attività lavorative, utilizzata dalla Corte per argomentare la compatibilità della misura con la finalità rieducativa.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1 n.3748/1993 Cappai; Sez.3 n.10095/2013 Monterosso; Sez.1 n.780/1993 Asero; Sez.1 n.7301/1991 Lavazza; Corte Cost. n.115/1964)
La Corte richiama precedenti decisionali che qualificano l'isolamento diurno come sanzione penale da irrogare correttamente, e che già hanno escluso contrasto con la Costituzione, nonché il principio che impone motivazioni specifiche quando si applicano pene di entità rilevante.
Massime di principio
- L'isolamento diurno ai sensi dell'art.72 c.p. è una sanzione penale e deve essere motivato con specifico riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.; la mancanza di motivazione adeguata determina l'annullamento della misura nella parte relativa alla durata.
- La condotta successiva al reato (collaborazione processuale, dissociazione, comportamento post-delictum) è rilevante e deve essere valutata dal giudice quando decide la durata dell'isolamento diurno; può giustificare una riduzione fino al minimo edittale.
- Le questioni di legittimità costituzionale contro l'art.72 c.p. trovano generalmente risposta negativa nella giurisprudenza consolidata: la misura è ritenuta compatibile con la Costituzione se applicata nei limiti e con le garanzie previste (temporaneità, possibilità di lavoro, finalità rieducativa).
- Quando il giudice dell'esecuzione intende fissare una durata pari o superiore al mediano edittale, deve esplicitare le ragioni concrete e valutare i criteri soggettivi e oggettivi (art.133 c.p.), altrimenti il provvedimento è annullabile e impone il rinvio per nuovo esame.
- In procedimenti di esecuzione la Procura generale e il giudice dell'esecuzione non possono ignorare elementi allegati dalla difesa relativi al percorso rieducativo del condannato; tali elementi possono incidere sulla misura della sanzione accessoria.
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