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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24971/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 417/2021 che aveva respinto l'appello di Serenella Paggi avverso la sentenza di primo grado sul giudizio di divisione endo-esecutiva. La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 6 e 13 CEDU per irragionevole durata e violazione del giusto processo e degli artt. 164, 182 e 112 c.p.c. per mancata acquisizione nel fascicolo del procedimento esecutivo della documentazione richiesta dal G.E. (provv. 17-18/5/2010 e 12/5/2011), con conseguente estinzione della procedura esecutiva e carenza di contraddittorio; (ii) violazione dell'art. 102 c.p.c. e art. 1113 c.c. per mancata evocazione di tutti i creditori (in particolare Italfondiario) nel giudizio di divisione; (iii) vizi relativi alla gestione delle contestazioni sulla proprietà/usucapione e sul diritto di abitazione (CTU, intervento del Collegio); (iv) nullità del pignoramento per avere colpito la "piena proprietà" anziché la nuda proprietà a causa del diritto di abitazione spettante alla madre ex art. 540 c.c., con conseguenze sul riparto e sugli oneri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondate le prime due censure (relativamente alla mancata produzione del fascicolo di esecuzione e all'integrità del contraddittorio) e inammissibili il terzo e il quarto motivo (per vizio di prospettazione di questioni nuove o censure rivolte al giudice di primo grado non dedotte in appello). La Corte ha confermato i principi che: la divisione endo-esecutiva è un procedimento autonomo di cognizione rispetto all'esecuzione forzata e non ammette, in quella sede, opposizioni esecutive avverso atti del processo esecutivo; la mancata partecipazione di creditori iscritti rende la divisione inopponibile nei loro confronti ma non determina nullità; le eventuali nullità o vizi dell'atto esecutivo devono essere fatti valere con gli strumenti endo-esecutivi (es. opposizione agli atti esecutivi) nel termine e con le forme previste. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.500,00 per compensi oltre oneri forfettari 15% e spese) e posto in merito all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 e art. 13)

    La ricorrente invocava violazione per irragionevole durata e mancato rispetto del giusto processo. La Corte ha esaminato la censura ma l'ha ritenuta assorbita dalle considerazioni procedurali e di merito; nessuna pronuncia di illegittimità rispetto alla CEDU è stata accolta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione per motivo di violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato i motivi ai sensi di tale norma rigettando quelli fondati e dichiarando inammissibili quelli che prospettavano questioni nuove o censure rivolte al primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 567, secondo comma

    Il provvedimento del G.E. che domanda la produzione di documenti ai sensi di tale disposizione integra un adempimento richiesto alla parte; la mancata produzione può costituire causa di improseguibilità ("estinzione atipica") della procedura esecutiva, ma la declaratoria di estinzione va esperita con gli strumenti endo-esecutivi e non nel giudizio di divisione.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    La Corte richiama la funzione preliminare dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 e fase sommaria) come rimedio esclusivo per far emergere cause di estinzione o nullità del processo esecutivo; tale rimedio non può essere sostituito dal reclamo o da censure nell'ambito della divisione endo-esecutiva.

  • Codice di procedura civile, art. 630

    Richiamato in relazione all'inammissibilità di trasformare rimedi: il reclamo ex art. 630 non è convertibile in opposizione agli atti esecutivi quando mancano i requisiti sostanziali e formali richiesti per quest'ultima.

  • Codice di procedura civile, art. 600, secondo comma (modificato dal d.l. n. 35/2005, art. 2, comma terzo, lett. e)

    La divisione endo-esecutiva è disciplinata da norme speciali e costituisce una parentesi di cognizione autonoma rispetto alla procedura esecutiva, soggetta a regole proprie sul contraddittorio e sugli effetti della divisione.

  • Codice civile, art. 1113, terzo comma

    I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti trascritti prima dell'atto di divisione hanno diritto di intervenire nella divisione ma non sono parti necessarie; la mancata citazione li rende destinatari nei confronti dei quali la divisione è inopponibile, non invece causa di nullità dell'intero procedimento.

  • Codice civile, art. 540

    Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite si costituisce al momento della morte e grava la proprietà. La Corte osserva che tale diritto, una volta consolidatasi la proprietà dei nudi-proprietari per la morte della titolare del diritto di abitazione, non impediva le conseguenze decise nella divisione; contestazioni relative a tale diritto andavano comunque proposte nei rimedi procedurali corretti se rilevanti nell'esecuzione.

  • Codice di procedura civile, art. 555

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a nullità del pignoramento; la Corte conferma che le questioni di nullità o invalidità del pignoramento devono essere esperite con gli specifici rimedi endo-esecutivi e non possono essere decise nel processo di divisione endo-esecutivo.

  • Principi giurisprudenziali (Cassazione: più pronunce citate)

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la divisione endo-esecutiva è procedimento autonomo, le opposizioni esecutive debbono essere proposte nei modi e termini previsti per tutelare l'affidamento dell'aggiudicatario, e che il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello spettante al debitore non è automaticamente nullo ma va limitato al diritto effettivamente spettante.

Massime di principio

  • La divisione endo-esecutiva è un procedimento autonomo di cognizione distinto dalla procedura esecutiva: questioni proprie dell'esecuzione (es. nullità o estinzione dell'esecuzione per mancata produzione di atti) devono essere sollevate con gli strumenti previsti nell'ambito dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi), non nella sede divisionale.
  • La mancata evocazione di creditori iscritti rende la divisione inopponibile nei loro confronti, ma non determina automaticamente la nullità del procedimento; pertanto i creditori lesi devono agire con i rimedi previsti per impugnare la divisione o far valere i loro diritti.
  • Se il pignoramento colpisce un diritto maggiore di quello effettivamente spettante al debitore (es. si pignora la piena proprietà quando il debitore ha un diritto limitato), il rimedio non è l'annullamento totale dell'esecuzione ma la limitazione del pignoramento al titolo reale effettivamente spettante; tuttavia le contestazioni devono farsi valere endo-esecutivamente nei termini previsti.
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state adeguatamente dedotte in sede di appello o che implichino valutazioni di fatto non svolte dal giudice di merito: molte censure sono inammissibili per difetto di previo esame in grado di merito.
  • Per far valere vizi formali o sostanziali del processo esecutivo (mancata produzione documenti richiesta dal G.E., nullità di atti esecutivi), il soggetto interessato deve esperire i rimedi processuali previsti e nei termini appositi; la mancata impugnazione tempestiva comporta la perdita della possibilità di far valere quelle ragioni successivamente.

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