Cassazione Civile, Sentenza n. 24971/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 417/2021 che aveva respinto l'appello di Serenella Paggi avverso la sentenza di primo grado sul giudizio di divisione endo-esecutiva. La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 6 e 13 CEDU per irragionevole durata e violazione del giusto processo e degli artt. 164, 182 e 112 c.p.c. per mancata acquisizione nel fascicolo del procedimento esecutivo della documentazione richiesta dal G.E. (provv. 17-18/5/2010 e 12/5/2011), con conseguente estinzione della procedura esecutiva e carenza di contraddittorio; (ii) violazione dell'art. 102 c.p.c. e art. 1113 c.c. per mancata evocazione di tutti i creditori (in particolare Italfondiario) nel giudizio di divisione; (iii) vizi relativi alla gestione delle contestazioni sulla proprietà/usucapione e sul diritto di abitazione (CTU, intervento del Collegio); (iv) nullità del pignoramento per avere colpito la "piena proprietà" anziché la nuda proprietà a causa del diritto di abitazione spettante alla madre ex art. 540 c.c., con conseguenze sul riparto e sugli oneri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondate le prime due censure (relativamente alla mancata produzione del fascicolo di esecuzione e all'integrità del contraddittorio) e inammissibili il terzo e il quarto motivo (per vizio di prospettazione di questioni nuove o censure rivolte al giudice di primo grado non dedotte in appello). La Corte ha confermato i principi che: la divisione endo-esecutiva è un procedimento autonomo di cognizione rispetto all'esecuzione forzata e non ammette, in quella sede, opposizioni esecutive avverso atti del processo esecutivo; la mancata partecipazione di creditori iscritti rende la divisione inopponibile nei loro confronti ma non determina nullità; le eventuali nullità o vizi dell'atto esecutivo devono essere fatti valere con gli strumenti endo-esecutivi (es. opposizione agli atti esecutivi) nel termine e con le forme previste. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.500,00 per compensi oltre oneri forfettari 15% e spese) e posto in merito all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 e art. 13)
La ricorrente invocava violazione per irragionevole durata e mancato rispetto del giusto processo. La Corte ha esaminato la censura ma l'ha ritenuta assorbita dalle considerazioni procedurali e di merito; nessuna pronuncia di illegittimità rispetto alla CEDU è stata accolta.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Norma di riferimento per i motivi di cassazione per motivo di violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato i motivi ai sensi di tale norma rigettando quelli fondati e dichiarando inammissibili quelli che prospettavano questioni nuove o censure rivolte al primo grado.
Codice di procedura civile, art. 567, secondo comma
Il provvedimento del G.E. che domanda la produzione di documenti ai sensi di tale disposizione integra un adempimento richiesto alla parte; la mancata produzione può costituire causa di improseguibilità ("estinzione atipica") della procedura esecutiva, ma la declaratoria di estinzione va esperita con gli strumenti endo-esecutivi e non nel giudizio di divisione.
Codice di procedura civile, art. 617
La Corte richiama la funzione preliminare dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 e fase sommaria) come rimedio esclusivo per far emergere cause di estinzione o nullità del processo esecutivo; tale rimedio non può essere sostituito dal reclamo o da censure nell'ambito della divisione endo-esecutiva.
Codice di procedura civile, art. 630
Richiamato in relazione all'inammissibilità di trasformare rimedi: il reclamo ex art. 630 non è convertibile in opposizione agli atti esecutivi quando mancano i requisiti sostanziali e formali richiesti per quest'ultima.
La divisione endo-esecutiva è disciplinata da norme speciali e costituisce una parentesi di cognizione autonoma rispetto alla procedura esecutiva, soggetta a regole proprie sul contraddittorio e sugli effetti della divisione.
Codice civile, art. 1113, terzo comma
I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti trascritti prima dell'atto di divisione hanno diritto di intervenire nella divisione ma non sono parti necessarie; la mancata citazione li rende destinatari nei confronti dei quali la divisione è inopponibile, non invece causa di nullità dell'intero procedimento.
Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite si costituisce al momento della morte e grava la proprietà. La Corte osserva che tale diritto, una volta consolidatasi la proprietà dei nudi-proprietari per la morte della titolare del diritto di abitazione, non impediva le conseguenze decise nella divisione; contestazioni relative a tale diritto andavano comunque proposte nei rimedi procedurali corretti se rilevanti nell'esecuzione.
Codice di procedura civile, art. 555
Richiamato dalla ricorrente in relazione a nullità del pignoramento; la Corte conferma che le questioni di nullità o invalidità del pignoramento devono essere esperite con gli specifici rimedi endo-esecutivi e non possono essere decise nel processo di divisione endo-esecutivo.
Principi giurisprudenziali (Cassazione: più pronunce citate)
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la divisione endo-esecutiva è procedimento autonomo, le opposizioni esecutive debbono essere proposte nei modi e termini previsti per tutelare l'affidamento dell'aggiudicatario, e che il pignoramento che colpisca un diritto maggiore di quello spettante al debitore non è automaticamente nullo ma va limitato al diritto effettivamente spettante.
Massime di principio
- La divisione endo-esecutiva è un procedimento autonomo di cognizione distinto dalla procedura esecutiva: questioni proprie dell'esecuzione (es. nullità o estinzione dell'esecuzione per mancata produzione di atti) devono essere sollevate con gli strumenti previsti nell'ambito dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi), non nella sede divisionale.
- La mancata evocazione di creditori iscritti rende la divisione inopponibile nei loro confronti, ma non determina automaticamente la nullità del procedimento; pertanto i creditori lesi devono agire con i rimedi previsti per impugnare la divisione o far valere i loro diritti.
- Se il pignoramento colpisce un diritto maggiore di quello effettivamente spettante al debitore (es. si pignora la piena proprietà quando il debitore ha un diritto limitato), il rimedio non è l'annullamento totale dell'esecuzione ma la limitazione del pignoramento al titolo reale effettivamente spettante; tuttavia le contestazioni devono farsi valere endo-esecutivamente nei termini previsti.
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state adeguatamente dedotte in sede di appello o che implichino valutazioni di fatto non svolte dal giudice di merito: molte censure sono inammissibili per difetto di previo esame in grado di merito.
- Per far valere vizi formali o sostanziali del processo esecutivo (mancata produzione documenti richiesta dal G.E., nullità di atti esecutivi), il soggetto interessato deve esperire i rimedi processuali previsti e nei termini appositi; la mancata impugnazione tempestiva comporta la perdita della possibilità di far valere quelle ragioni successivamente.
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