Cassazione Civile, Sentenza n. 24929/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato il fornitore (Enel) a restituire a Easy Hotel gli importi (complessivi € 1.498,80) addebitati e versati nel 2010 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. La controversia verteva sulla legittimità di tale addizionale rispetto alla Direttiva 2008/118/CE e sulla possibilità di disapplicare norme interne in un rapporto tra privati ovvero di agire per responsabilità dello Stato o per ripetizione di indebito contro il fornitore.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del fornitore alla ripetizione di indebito (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) in favore del consumatore finale, motivando il rigetto del gravame soprattutto alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 43/2025) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con effetti ex tunc, delle disposizioni che avevano istituito l'addizionale provinciale all'accisa. La Corte ha enunciato inoltre un principio di diritto che legittima l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. per i consumatori che abbiano pagato l'addizionale poi dichiarata incompatibile/illegittima. Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20)
art. 6, commi 1, lettera c) e 2
La norma istitutiva dell'addizionale provinciale è stata ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima perché non conforme alla Direttiva 2008/118/CE; la Caducazione ha effetti ex tunc rendendo indebiti i versamenti effettuati.
Direttiva 2008/118/CE
Stabilisce che gli Stati membri possono introdurre imposte aggiuntive purché rispondano a finalità specifiche; la giurisprudenza ha richiesto che le addizionali rispettino la "finalità specifica" e le regole di imposizione previste dall'Unione.
Azionabilità della ripetizione di indebito oggettivo da parte del consumatore che ha versato somme indebitamente (qui perché la disposizione che legittimava la percezione è stata dichiarata illegittima).
Sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15 aprile 2025
sent. n. 43 del 15 aprile 2025
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 (commi indicati) del d.l. n. 511/1988 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, con effetto ex tunc; questa pronuncia è stata risolutiva per la cassazione del ricorso.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)
Normativa nazionale sulle accise e sulle addizionali; nel periodo in contestazione la normativa prevedeva l'obbligo in capo al fornitore e il diritto di rivalsa sul consumatore.
Massime di principio
- Se una disposizione nazionale che ha legittimato un prelievo è dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc, i pagamenti effettuati dai consumatori possono essere reclamati mediante azione di ripetizione di indebito contro il fornitore che ha operato la rivalsa.
- La mera invocazione di un contrasto con una direttiva UE non assicura automaticamente la restituzione nelle controversie tra privati: le direttive non hanno efficacia orizzontale autonoma salvo che la norma nazionale venga soppressa/annullata; pertanto, la via ordinaria è l'azione di ripetizione contro il fornitore o l'azione di responsabilità dello Stato se la tutela è esclusa.
- Quando esiste una pronuncia costituzionale che annulla la norma imposta, il giudice civile può accogliere la domanda di rimborso basandosi sull'illiceità dell'esazione e sull'azione di indebito (art. 2033 c.c.), senza dover risolvere preliminarmente le questioni di efficacia orizzontale delle direttive.
- In giudizi tra privati, prima di chiedere la disapplicazione di una norma interna per contrasto con una direttiva, valutare se la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità o dalla Corte costituzionale; il rinvio pregiudiziale alla CGUE è utile solo se permangono questioni di interpretazione rilevanti e non ancora affrontate.
- I fornitori che hanno riversato imposte rivelatesi illegittime possono essere condannati a restituire ai clienti le somme riscosse a titolo di rivalsa; le controversie di massa verso fornitori richiedono attenzione alla motivazione: una pronuncia costituzionale sopravvenuta facilita la ripetizione.
- Nelle controversie di rimborso di addizionali/accise, considerare sempre l'esistenza di pronunce recenti sia della Corte costituzionale sia della giurisprudenza europea e di legittimità, perché possono mutare radicalmente la fattispecie e l'ammissibilità dell'azione.
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