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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24892/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera adottato dal Questore di Siracusa (02/12/2021). Il ricorrente denunciava, tra l'altro: mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta (wolof) e mancato accertamento dell'idioma; omissione di verifica delle cause di inespellibilita' e del rischio di persecuzione o danni gravi in caso di rimpatrio; mancata informazione sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale; omissione di valutazione delle allegazioni e documenti prodotti in corso di causa relativi a vulnerabilita' psico-fisica. Procedimentalmente era emersa anche la questione dell'errata identificazione dell'autorità resistente (il ricorso era notificato al Prefetto mentre il provvedimento era stato adottato dal Questore). Tuttavia, nel corso del procedimento il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato (decreto Tribunale di Catania n. 3524/2022RG), circostanza che ha reso priva di efficacia l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d'interesse ad agire, ritenendo che il riconoscimento dello status di rifugiato abbia reso impossibile l'esecuzione del decreto di respingimento differito e quindi priva di utilita' qualsiasi pronuncia favorevole sul gravame. Non si e' pronunciato nel merito delle censure sostanziali (traduzione, inespellibilita', informazione sulla protezione internazionale), e non vi e' stata regolazione delle spese per mancata costituzione dell'intimata. Non si applica l'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 essendo il processo esente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 5

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norme invocate come parametro di censura per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo; usate come riferimento per i motivi di cassazione, ma la Corte ha deciso l'inammissibilita' per difetto d'interesse senza entrare nel merito delle questioni sottese.

  • D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)

    artt. 2 comma 6; 13 comma 7; 10 comma 4; 19 comma 1 e 1.1

    Norme richiamate dal ricorrente in materia di diritti dei soggetti stranieri (traduzione degli atti, valutazione dei presupposti di inespellibilita', informazioni sulla protezione internazionale). La Corte non ha esaminato la loro applicazione concreta perche' ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.

  • D.P.R. n. 394/1999

    Richiamato in relazione all'obbligo di traduzione o comprensione degli atti; la questione non e' stata esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilita'.

  • D.lvo 142/2015

    Richiamato per i profili di inespellibilita' e tutela; la Corte non ha valutato il rapporto fra questo articolo e il caso concreto a causa della sopravvenuta perdita d'interesse.

  • Direttiva 2013/32/UE

    Invocata in ordine agli obblighi procedurali relativi all'esame delle domande di protezione internazionale; non valutata in sede di merito per inammissibilita'.

  • D.lvo 25/2008

    Citato con riferimento agli obblighi informativi relativi alla protezione internazionale; la Corte non si e' pronunciata sulla sua applicazione concreta nel caso perche' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    Principio dell'interesse ad agire: la Corte ha richiamato questa norma per motivare che l'interesse deve essere concreto e attuale fino al momento della decisione; il riconoscimento dello status di rifugiato ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c. e art. 378 c.p.c.

    art. 380-bis c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali relative alla trattazione camerale e memorie depositate: la Corte ha disposto trattazione pubblica per questioni di diritto rilevanti e ha ricevuto memorie delle parti, ma la decisione finale e' stata presa per assenza di interesse.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione a oneri/processuali; la Corte ha precisato che la norma non si applica perche' il processo era esente.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire e' condizione di ammissibilita' e deve sussistere fino al momento della decisione: se il provvedimento impugnato diventa inequivocabilmente inefficace (es. per riconoscimento di protezione internazionale), il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.
  • Le censure sostanziali (mancata traduzione, mancata valutazione della inespellibilita', omissione di informazione sulla protezione internazionale) vanno comunque raccolte e documentate tempestivamente, ma la Corte potra' non esaminarle se sopravvengono fatti che eliminano l'utilita' del giudizio.
  • L'errata indicazione dell'autorita' resistente (es. notificare il ricorso al Prefetto invece che al Questore) solleva questioni processuali rilevanti: puo' costituire irregolarita' sanabile mediante rinnovazione o integrazione dell'atto, ma va tempestivamente corretta per evitare eccezioni procedurali; valutare sempre la legittimazione passiva prima della notificazione.
  • Quando si impugnano provvedimenti di allontanamento/espulsione e si prospettano rischi di persecuzione o vulnerabilita', e' fondamentale chiedere e conservare provvedimenti provvisori o misure cautelari idonee (es. sospensione dell'esecuzione) e proseguire parallelamente le procedure di riconoscimento della protezione internazionale.
  • In casi di perdita di utilita' dell'atto giurisdizionale e per tutelare eventuali interessi futuri (risarcimento, annullamento storico del provvedimento), valutare altre azioni disponibili (domande risarcitorie o declaratorie) poiche' la semplice impugnazione del provvedimento esecutivo puo' risultare priva di interesse.

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