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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28162/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendone la manifesta illogicità. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. Con il terzo motivo ha dedotto l'insussistenza della recidiva. Il ricorso non si è confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed è stato ritenuto manifestamente infondato su tutti i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sulla responsabilità fosse puntuale e immune da vizi rilevabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; ha ritenuto correttamente configurata l'aggravante prevista per il furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna; ha infine ritenuto corretta la valutazione della recidiva, compiuta dal giudice di merito alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e del rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi riconducibili alla nozione legale di vizio motivazionale; non sono ammissibili censure meramente assertive o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    L'aggravante è configurabile nel furto di energia elettrica anche quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato ad altri utenti, poiché rileva la destinazione dell'energia a un pubblico servizio dal quale viene distolta.

  • art. 133 c.p.

    La recidiva va valutata in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, nonché l'indicazione che la pregressa condotta criminosa fornisce circa una perdurante inclinazione al delitto e il suo rilievo come fattore criminogeno.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limita a deduzioni assertive.
  • Nel furto di energia elettrica, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede/della destinazione a pubblico servizio può ricorrere anche in presenza di un allacciamento abusivo alla rete esterna, senza necessità di dimostrare un danno a singoli utenti.
  • La recidiva richiede una valutazione in concreto del giudice di merito, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e sul collegamento tra precedenti condanne e fatto oggetto del processo; è sufficiente che la pregressa attività delittuosa denoti una stabile tendenza criminosa e abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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