Cassazione Penale, Sentenza n. 05402/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2025 con cui il Tribunale di Trieste ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con le sentenze n. 674/2023, n. 739/2023 e altre indicate nella richiesta del P.M. Il ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto: (1) violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen., sostenendo che la revoca è stata disposta a seguito di una successiva sentenza di condanna (11/01/2023, irrevocabile 14/02/2024) ma che non ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 168 comma 1 n.1 e n.2 che giustificherebbero la revoca; (2) manifesta illogicità e insufficiente chiarezza della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), con errori nell'indicazione delle sentenze (numerazione e riferimenti confusi), mancata allegazione dell'istanza del P.M. richiamata in ordinanza e assenza di spiegazione in base a quale ipotesi di art. 168 si sarebbe proceduto alla revoca. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento per impossibilità di ricostruire termini e cause della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: l'ordinanza non consente di individuare con certezza i provvedimenti cui si riferisce (mancano dati identificativi, autorità giudicante, e l'istanza del P.M. non è allegata) e non specifica le ragioni giuridiche e fattuali che integrano una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168 cod. pen. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste affinché riesamini l'istanza colmando le carenze motivazionali (indicare le sentenze con dati completi e specificare quale causa prevista dall'art. 168 fonda la revoca e le relative ragioni di fatto).
Norme richiamate
Disciplina le cause che determinano la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione indichi espressamente quale ipotesi di tale articolo ritiene ricorrere e le ragioni fattuali che la fondano.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla disciplina della sospensione/effetti connessi; dalla sentenza risulta l'implicita necessità di rispettare le norme sostanziali che regolano la sospensione condizionale e le sue condizioni.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; utilizzato per censurare la revoca in presunta violazione delle norme sostanziali (art. 168 e 164 cod. pen.).
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione; utilizzato per denunciare la scarsa intellegibilità e le contraddizioni dell'ordinanza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la limitazione della riproduzione delle censure nei limiti necessari alla motivazione del ricorso in cassazione; qui citata per il contenuto sintetico dei motivi riportati nel ricorso.
Norma che disciplina il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione condizionale: la Corte osserva che, nel procedimento ex art. 674, il giudice dell'esecuzione deve indicare i provvedimenti oggetto della decisione e illustrare le cause che giustificano la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen.
Massime di principio
- Per revocare la sospensione condizionale della pena il giudice dell'esecuzione deve indicare con precisione i provvedimenti interessati (numero, data, autorità che li ha emessi e data di passaggio in giudicato) così da rendere identificabile il titolo cui si riferisce la revoca.
- La revoca deve essere motivata facendo espresso riferimento a quale delle ipotesi previste dall'art. 168 cod. pen. si ritiene integrata e indicando i fatti specifici che giustificano l'applicazione della norma: senza ciò la decisione è vulnerabile per carenza di motivazione.
- L'istanza del pubblico ministero e i documenti richiamati devono essere allegati o chiaramente richiamati in modo che il giudice e le parti possano verificare i titoli e la cronologia (es. date di passaggio in giudicato).
- La mancanza di una motivazione intellegibile o la confusione nell'indicazione dei provvedimenti comporta l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione per consentire al giudice dell'esecuzione di integrare le ragioni della decisione.
- In casi analoghi il difensore deve contestare sia la sussistenza delle condizioni di legge per la revoca sia l'eventuale insufficienza formale dei riferimenti ai provvedimenti e ai documenti; tali censure sono efficacemente deducibili con i motivi di cui all'art. 606 lett. b) e lett. e).
- Verificare sempre la sequenza temporale dei passaggi in giudicato e delle condanne: la mera esistenza di una successiva condanna non basta a giustificare la revoca se non è dimostrato che ricorra la specifica ipotesi normativa prevista per la revoca.
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