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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21100/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva valorizzato la comprovata provenienza illecita delle biciclette, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione a una contestazione di ricettazione di biciclette. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale e violazione di legge con riguardo all'art. 648 c.p., sostenendo l'assenza di prova della provenienza delittuosa dei beni. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, priva di un'effettiva analisi critica della motivazione impugnata e diretta, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità, senza indicazione di specifici travisamenti probatori.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La censura sulla ricettazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza di merito aveva già adeguatamente accertato la provenienza illecita dei beni; il ricorso tendeva soltanto a contestare quel giudizio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in modo logicamente e giuridicamente corretto dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, se non nei limiti della deduzione di specifici travisamenti della prova.
  • In tema di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa del bene, se adeguatamente argomentata nei giudizi di merito, non può essere sovvertita in cassazione con una contestazione meramente alternativa delle risultanze istruttorie.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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