Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26908/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che il motivo fosse meramente ripetitivo di censure già valutate e respinte con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/06/2025. L'unico motivo dedotto da entrambi consisteva nel lamentare il difetto di motivazione per mancata assunzione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di una prova ritenuta decisiva, in particolare la testimonianza del titolare del bar. I ricorrenti sostenevano che tale prova dovesse essere acquisita d'ufficio e che il suo mancato esame avesse inciso sulla ricostruzione del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduceva questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, i quali avevano motivato il diniego ritenendo la testimonianza non rilevante e non idonea ad aggiungere elementi utili alla decisione; inoltre, la motivazione di appello si integrava con quella di primo grado in un unico apparato argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    la richiesta di assunzione d'ufficio di una prova è rimessa al potere discrezionale del giudice; il suo mancato esercizio non è censurabile se sorretto da motivazione congrua sulla non rilevanza della prova.

  • cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al potere del giudice di assumere d'ufficio prove ritenute necessarie.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito abbia già valutato la richiesta di prova d'ufficio e abbia motivatamente escluso che l'elemento istruttorio sia rilevante o utile ai fini della decisione.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte e respinte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione delle decisioni impugnate.
  • La sentenza di appello può essere letta in coordinamento con quella di primo grado, formando un unico apparato argomentativo idoneo a sorreggere il decisum.
  • La mancata assunzione di una testimonianza non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice spiega che la prova non avrebbe aggiunto elementi conoscitivi utili alla ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.