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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04142/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Con ordinanza impugnata il tribunale di sorveglianza aveva negato la concessione di misure alternative alla detenzione in relazione all'esecuzione di una pena di 6 mesi di reclusione, ritenendo insussistente un domicilio idoneo e mancante un'attività risocializzante. Il ricorrente ha censurato tale giudizio, contestando l'inidoneità dell'immobile in cui vive e lamentando che non fosse stata effettuata una complessiva valutazione della sua personalità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente rivolto a una rivalutazione del merito, oltre che generico e aspecifico, e comunque formulato in fatto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante censure meramente fattuali, generiche o aspecifiche.
  • La doglianza che contesti il giudizio di inidoneità del domicilio o la valutazione complessiva della personalità del condannato deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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