Ordinanza n. 746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 1121/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. III, n. 1121/2025, e provvedimento ADM dell'11 luglio 2023 di disdetta del contratto della rivendita speciale n. 13 e revoca della licenza per abbandono del servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, con effetto immediato e ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1293/1957, aveva disposto la disdetta del contratto relativo a una rivendita speciale di tabacchi e la conseguente revoca della licenza. L'amministrazione aveva qualificato la condotta come abbandono del servizio, rilevando che non era stata presentata alcuna richiesta, neppure temporanea, di chiusura della rivendita e che non erano stati effettuati prelevamenti di tabacco presso il deposito di aggregazione dall'ottobre 2021, data di stipula del contratto, fino alla contestazione del 30 maggio 2023. La giustificazione della società, riferita a presunti lavori di ristrutturazione, era stata ritenuta non accoglibile per mancanza di documentazione probatoria. In appello la società ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, l'appello non è apparso assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il provvedimento amministrativo risaliva al 2023, non risultava essere stato sospeso e il pregiudizio prospettato aveva natura meramente economica, senza caratteri di gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base normativa del potere esercitato dall'amministrazione per disporre con effetto immediato la disdetta del contratto della rivendita speciale.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone sia una ragionevole consistenza delle censure dedotte (fumus boni iuris) sia un pregiudizio concreto, grave e irreparabile (periculum in mora).
- Il pregiudizio meramente economico, se non accompagnato da specifiche circostanze idonee a dimostrarne la gravità e irreparabilità, non integra di regola il periculum in mora.
- La distanza temporale tra l'adozione del provvedimento lesivo e la proposizione o l'esame della domanda cautelare, unitamente alla mancata sospensione dell'atto nel frattempo, può escludere il presupposto oggettivo dell'urgenza cautelare.
- La mancata presentazione di una richiesta di chiusura, anche temporanea, della rivendita e l'assenza prolungata di prelevamenti di tabacco possono costituire elementi rilevanti nella valutazione cautelare della contestazione di abbandono del servizio, soprattutto quando la giustificazione alternativa non sia supportata da documentazione probatoria.
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