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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14942/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata che, con ordinanza del 3 novembre 2025, aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP (6 ottobre 2024) sulle quote detenute da Montifin nelle società "L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l." e "Monticelli s.a.r.l.", cedute a società riconducibili agli odierni ricorrenti. I ricorrenti contestano: (i) l'insussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 2634 c.c., denunciando che il Tribunale avrebbe applicato una nozione astratta di conflitto senza valutazione concreta del pregiudizio patrimoniale; (ii) l'assenza di danno patrimoniale certo e causalmente connesso, censurando i criteri valutativi adottati (in particolare la consulenza tecnica d'ufficio) e sostenendo che la consulenza di parte dimostrerebbe l'economicità dell'operazione per Montifin; (iii) errata qualificazione penale di clausole contrattuali (condizione sospensiva sui dividendi, meccanismo di riduzione del tasso d'interesse, meccanismo di price adjustment) che sarebbero normali opzioni negoziali o rischi societari non idonei a integrare il reato di infedeltà patrimoniale; (iv) insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora, deducendo l'esistenza di procedimenti civili e arbitrali capaci di tutelare le partecipazioni e la non fungibilità delle quote.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il campo di sindacato consentito in sede di cassazione per i provvedimenti di riesame delle misure reali è limitato a violazioni di legge (art. 325 cp. proc. pen.) e che molte delle doglianze costituivano, in realtà, censure sulla motivazione o questioni di merito non sindacabili in cassazione. Quanto agli profili di diritto sollevati, la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'erronea interpretazione dell'art. 2634 c.c.: il Tribunale aveva invece effettuato una ricostruzione concreta del fumus del reato, valorizzando elementi idonei a fondare la probabilità del danno patrimoniale (mancata maturazione di interessi su metà del prezzo, meccanismo di price adjustment efficace a trasferire utili agli acquirenti, stima del danno economico operata dal consulente, mancanza di garanzie patrimoniali). La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione in ordine al periculum in mora, che non mirava a comprovare il rischio di dispersione delle quote ma la possibilità che la libera disponibilità consentisse agli indagati di protrarre o aggravare le conseguenze del reato godendo dei vantaggi derivanti dalle partecipazioni. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2634 cod. civ.

    Norma centrale rispetto all'accusa di infedeltà patrimoniale da amministratori; la Corte riconosce la necessità di valutare il conflitto di interessi e il danno in termini concreti e rileva che il Tribunale ha operato tale valutazione, individuando elementi idonei a configurare il fumus del reato.

  • art. 2634, comma 3 cod. civ.

    Richiamata dal Tribunale con riferimento alla regola dei vantaggi compensativi: la Corte segnala che il vantaggio compensativo non è applicabile ove il danno risulti significativo e sussista un vantaggio unilaterale per gli amministratori.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale evocata dai ricorrenti in relazione ai presunti vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione rilevante ai fini di cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso le misure reali del riesame alla sola violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili le doglianze di merito e le valutazioni sulla motivazione.

  • art. 1354 cod. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine al significato delle condizioni contrattuali (condizione sospensiva); la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale sulle clausole e sul loro impatto economico rientrasse nel sindacato consentito in sede di legittimità limitata.

  • art. 1419 cod. civ.

    Norma relativa alla forma degli atti negoziali citata dai ricorrenti tra le norme di diritto civile coinvolte nelle censure; la Corte non ha ritenuto che il suo richiamo modificasse la valutazione complessiva del fumus.

  • art. 1458 cod. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a eventuali cause di risoluzione; non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Invocato nei motivi relativi alla valutazione del periculum in mora; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di sequestri preventivi su quote societarie cedute a soggetti riconducibili agli amministratori, il giudice valuta concretamente sia la sussistenza del conflitto di interessi sia l'effettivo pregiudizio patrimoniale per la società; non basta la sola doppia qualità (amministratore/acquirente) se non è dimostrato un danno o un meccanismo negoziale che lo renda verosimile.
  • Le clausole contrattuali (pagamenti dilazionati, assenza di garanzie, meccanismi di price adjustment, condizioni sospensive sui dividendi, riduzioni degli interessi) possono essere elementi fattuali idonei a fondare il fumus del reato se, valutati nel loro concreto effetto economico, appaiono volti a trasferire utili agli acquirenti o a esporre la cedente a perdita patrimoniale.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti di riesame delle misure reali il sindacato è limitato a violazioni di legge: le critiche essenzialmente rivolte alla valutazione delle prove o alla scelta tra consulenze tecniche diverse rischiano l'inammissibilità se non accompagnate da specifiche censure di diritto (mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente).
  • La persona offesa è legittimata a partecipare al giudizio di riesame e alla cassazione quando sussista la concreta possibilità di rivendicare la restituzione dei beni sequestrati (es. quote societarie cedute).
  • Per contrastare un provvedimento cautelare reale è importante fornire elementi nuovi e specifici che dimostrino l'assenza del periculum (es. misure procedurali già in atto, garanzie reali concrete); deduzioni generiche su procedimenti civili in corso senza confronto puntuale con la motivazione del giudice rischiano di essere ininfluenti.
  • Quando si contestano valutazioni economiche (danni stimati da CTU) e si propongono perizie di parte contrapposte, occorre evidenziare specifiche violazioni di legge nella valutazione tecnica o nell'istruttoria perché la sola divergenza metodologica non è sufficiente a superare il limite di ammissibilità in cassazione.

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