Cassazione Penale, Sentenza n. 32991/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 12/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza di appello del 29/09/2023. Lamentava l'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, poichè l'imputato era detenuto in Spagna e non aveva avuto conoscenza del procedimento d'appello, configurando a suo avviso una causa di forza maggiore/fortuito e una nullità assoluta per mancata citazione del difensore di fiducia; richiamava giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 24630/2015 Maritan, Sez. 5 ord. n. 29884/2020 e altre).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur trattandosi di una nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia (artt. 178 e 179 c.p.p.), tale nullità, se rilevabile nella fase di cognizione e già rientrata nel giudicato, non possa essere sanata mediante restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. né tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. Il Giudice ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite (Maritan, Lovric) secondo cui l'unica via possibile dopo l'irrevocabilità è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e ha escluso la conversionibilità dell'istanza. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Strumento per la restituzione in termine; la Corte ha ritenuto che non è idoneo a sanare una nullità assoluta della fase di cognizione già confluita in giudicato.
Incidente di esecuzione: la Corte ha stabilito che non può essere utilizzato per dedurre nullità della fase di cognizione che non riguardano la formazione del titolo esecutivo una volta passato in giudicato.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità assolute; la mancata presenza/avviso del difensore di fiducia rientra tra le nullità assolute quando la presenza è obbligatoria.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Disposizione collegata alle nullità assolute; conferma la qualificazione della nullità come insanabile in sede ordinaria una volta formato il giudicato.
Strumento processuale per la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ha indicato questa come la via possibile dopo l'irrevocabilità della sentenza.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che la notifica al difensore d'ufficio non supplisce all'omesso avviso del difensore di fiducia se questi era stato tempestivamente nominato.
Norma relativa alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato in rapporto al diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta; la giurisprudenza citata sottolinea la lesione di questo diritto se il giudice nomina un difensore d'ufficio nonostante la tempestiva nomina fiduciaria.
Massime di principio
- L'omesso avviso della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria (artt. 178 e 179 c.p.p.).
- Una nullità assoluta accertata nella fase di cognizione non può essere rimediata con la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. né con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. se la sentenza è ormai irrevocabile.
- Dopo il passaggio in giudicato, la via corretta per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., non gli strumenti urgenti attivabili prima della definitività.
- La notifica al difensore d'ufficio o la presenza di un difensore sostitutivo in udienza non elimina l'illiceità dell'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato; ciò può integrare una lesione del diritto all'assistenza di fiducia ex art. 6 CEDU.
- In casi analoghi è essenziale documentare tempestivamente la nomina del difensore di fiducia e la mancanza di ricezione della convocazione; se la sentenza non è ancora definitiva, occorre impugnare con i rimedi ordinari; se è definitiva, valutare la rescissione del giudicato.
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