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Ordinanza

Ordinanza n. 429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione relativo a opere realizzate in Terzigno, via Barri n. 8

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla presente ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello. La domanda cautelare è stata fondata sul pregiudizio irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione, che avrebbe comportato la distruzione delle opere contestate durante la pendenza del giudizio. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio una relazione dettagliata sui provvedimenti eventualmente emessi con riferimento alle opere e sulla loro esecuzione e/o impugnazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata concessa, senza anticipare la decisione sul merito, esclusivamente perché l’esecuzione dell’ordine demolitorio avrebbe potuto determinare un pregiudizio irreparabile mediante la distruzione delle opere; è stata quindi ritenuta necessaria la conservazione della res adhuc integra fino alla decisione definitiva. Il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, rinnovando all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio la richiesta di depositare entro il 30 aprile 2026 una relazione sui provvedimenti eventualmente adottati e sulla loro esecuzione e/o impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, l’esecuzione di un ordine di demolizione può essere sospesa in via cautelare quando, nelle more della definizione del giudizio, la demolizione determinerebbe la distruzione delle opere e quindi un pregiudizio irreparabile non reversibile mediante la successiva eventuale riforma della sentenza.
  • Quando la misura cautelare è concessa per preservare la res adhuc integra, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata senza anticipare la valutazione definitiva sui motivi di merito, riservando ogni ulteriore approfondimento all’udienza pubblica.
  • Nel giudizio amministrativo d’appello, il Collegio può disporre o rinnovare incombenti istruttori già richiesti in primo grado, acquisendo dall’amministrazione o dall’ente competente una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati, sulla loro esecuzione e sulle eventuali impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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