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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38008/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato respinta. Il G.I.P. e, in sede di opposizione, il Presidente del Tribunale hanno ritenuto inverosimile la dichiarazione di reddito pari a zero del ricorrente, rilevando che questi abitava in un appartamento attiguo a quello della madre il cui reddito non era stato prodotto, e hanno interpretato tale circostanza come tentativo di eludere i limiti reddituali previsti dalla normativa sul gratuito patrocinio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che i provvedimenti di merito si fondassero su mere congetture e che il giudice non possa rigettare l'istanza limitandosi a valutazioni di "inverosimiglianza" dell'autodichiarazione. La sentenza richiama il valore probatorio dell'autodichiarazione e i poteri del giudice (art. 79, comma 3 e art. 96, comma 2 D.P.R. 115/2002) di chiedere integrazioni documentali e di trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza per verifiche. Il rigetto può essere disposto solo ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti sulla non veridicità o incompatibilità delle risorse dichiarate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Definisce i presupposti reddituali e la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) per calcolare il reddito ai fini del gratuito patrocinio; non impone che l'assenza di reddito possa essere provata oltre l'autodichiarazione nei casi previsti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    L'autodichiarazione ha valore probatorio fino a prova contraria; l'art. 79, comma 3 attribuisce al giudice il potere di chiedere integrazioni documentali prima di dichiarare inammissibile l'istanza per mancata collaborazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96

    Attribuisce al giudice il potere, nella decisione sull'ammissione, di respingere l'istanza solo ove vi siano fondati motivi, tenuto conto del tenore di vita e delle condizioni personali e familiari, e prevede la possibilità di trasmettere la dichiarazione alla Guardia di Finanza per accertamenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95

    Disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio per dichiarazioni false; la Cassazione richiama che la revoca è possibile solo nei casi espressamente previsti da questa norma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112

    Prevede ipotesi di revoca e recupero di somme; la giurisprudenza richiede il rispetto delle fattispecie previste per disporre effetti retroattivi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 74

    Citato nel ricorso come norma costituzionalmente rilevante nella materia del patrocinio, richiamata in combinato disposto con gli altri articoli; la Corte non ha ritenuto fondata la censura di violazione, ribadendo le tutele procedurali per il richiedente.

  • Costituzione - art. 24

    Richiesto dal ricorrente per affermare il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale anche per i non abbienti; la sentenza sottolinea che le norme sul gratuito patrocinio devono essere interpretate in modo da non pregiudicare tale diritto.

  • Costituzione - art. 111

    Richiamato dal ricorrente in riferimento al giusto processo; la Corte evidenzia che il procedimento di verifica del requisito di non abbienti deve rispettare le garanzie procedurali e non sostituirsi a mere congetture.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U., n. 14723 del 19/12/2019 (Pacino), nonché precedenti Sez. 4 nn. 10406/2017, 10512/2021, 4628/2017

    Sez. U., n. 14723 del 19/12/2019, dep. 12/05/2020, Pacino, Rv. 278871; Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939; Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, Rv. 271942

    La giurisprudenza consolidata statuisce che l'autocertificazione ha valore probatorio e che il giudice non può rigettare l'istanza per mera inverosimiglianza; il rigetto è ammesso solo se emergono indizi gravi, precisi e concordanti e il giudice deve, ove necessario, esercitare i poteri di verifica (trasmissione alla Guardia di Finanza, richiesta di integrazioni).

Massime di principio

  • L'autodichiarazione del richiedente il gratuito patrocinio ha valore probatorio e non può essere scartata dal giudice per mere valutazioni di "inverosimiglianza" senza attivare i poteri istruttori previsti dalla legge.
  • Il giudice non è esentato dall'esercizio dei poteri di accertamento (art. 79, comma 3 e art. 96, comma 2 D.P.R. 115/2002): prima di rigettare un'istanza deve chiedere integrazioni documentali e può trasmettere gli atti alla Guardia di Finanza per verifiche.
  • Il rigetto dell'istanza è legittimo solo se sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la non sussistenza delle condizioni reddituali dichiarate; congetture e giudizi sommari non sono sufficienti.
  • L'effetto devolutivo dell'opposizione impone al giudice dell'opposizione di verificare compiutamente le condizioni per l'ammissione e non di limitarsi a valutazioni sommarie sul carattere plausibile dell'autodichiarazione.
  • La prova negativa (dimostrare di non avere reddito) non può essere posta interamente a carico del richiedente in modo da vanificare il diritto al patrocinio; la procedura normativa prevede strumenti di verifica a tutela dello Stato e dell'interessato.
  • La concessione del patrocinio, quando i redditi dichiarati risultino nei limiti, può essere successivamente revocata solo nei casi espressamente disciplinati (art. 95 e art. 112 D.P.R. 115/2002) e previa istruttoria formale.

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