Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico nei confronti dell'azienda sanitaria per ottenere euro 535,00, asseritamente dovuti ai sensi dell'art. 33 del CCNL dirigenza area sanità 19.11.2019. Il credito era collegato alla revoca, per esigenze di servizio, di ferie già concesse e al conseguente rientro anticipato in servizio, che avrebbe impedito al medico di usufruire di un appartamento preso in locazione, con conseguente spesa pari al relativo esborso. Dopo un ricorso per decreto ingiuntivo proposto al Tribunale, che aveva emesso decreto di diniego per difetto di competenza, il lavoratore aveva riassunto la domanda davanti al Giudice di Pace ex artt. 311 e 702 bis c.p.c.; quest'ultimo ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il ricorrente chiedeva quindi alla Cassazione di pronunciarsi sulla competenza in via officiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che il rigetto della domanda monitoria non integri una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile idonea a fondare il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., perché il decreto di rigetto dell'ingiunzione non è una pronuncia definitiva, non passa in giudicato e non è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost. La parte, invece di riproporre la domanda al medesimo giudice, poteva presentare una nuova istanza al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto; in tale scenario, il giudice adito non si troverebbe di fronte a una precedente declinatoria di competenza e l'eventuale regolamento d'ufficio sarebbe comunque inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito.
Norme richiamate
art. 33 CCNL dirigenza area sanità 19.11.2019
richiamato come base della pretesa economica del dirigente medico per il pregiudizio derivante dalla revoca delle ferie già concesse
richiede una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile; non basta il rigetto della domanda di ingiunzione motivato dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza
sono indicati come base processuale della riassunzione/proposizione della domanda davanti al Giudice di Pace dopo il decreto del Tribunale
art. 111 Cost.
il decreto di rigetto della domanda monitoria non è ricorribile ex art. 111 Cost. perché non è decisione definitiva e non passa in giudicato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio presuppone una vera decisione declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile; il semplice rigetto di un ricorso per decreto ingiuntivo non è sufficiente.
- Il decreto che rigetta la domanda monitoria per difetto di competenza non è una pronuncia definitiva, non è idoneo al giudicato e non è autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
- Se la domanda monitoria è rigettata dal giudice adito per incompetenza, la parte può riproporre la richiesta al giudice indicato come competente; in tal caso non si forma una preclusione tale da legittimare il regolamento di competenza d'ufficio del nuovo giudice.
- L'ammissibilità del regolamento d'ufficio va verificata in modo rigoroso, evitando di trasformare il diniego monitorio in una decisione sulla competenza capace di incidere definitivamente sul riparto di giurisdizione interna.
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