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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34272/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore della parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo l'inosservanza degli artt. 627, comma 3, e 620 cod. proc. pen. e la mancata ottemperanza, da parte del giudice di rinvio, alle statuizioni della sentenza rescindente della Cassazione. Ha sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe annullato "senza rinvio" soltanto agli effetti civili (per errore materiale), per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a decidere esclusivamente sulla pretesa risarcitoria secondo le regole del processo civile, senza riesaminare la questione della prescrizione; in alternativa ha lamentato che la Corte d'appello avrebbe ecceduto i limiti del rinvio decidendo sulla prescrizione penale e revocando le statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza n. 8725/2023 (la precedente decisione di legittimità) avesse effettivamente annullato la pronuncia impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha legittimamente effettuato il computo della prescrizione (non contestato nel motivo) e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione maturata il 14 luglio 2021, anteriormente alla sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente determinata di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato dal ricorrente come norma che regola gli effetti dell'annullamento; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio sia vincolato ai principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento ma non ai rilievi argomentativi di merito non decisivi per la statuizione di legittimità

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in ordine alla obbligatorieta' di osservare le statuizioni della sentenza di annullamento; la Corte ha chiarito che il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento ma può rideterminare questioni di fatto non compiutamente vincolate dalla motivazione di legittimità

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente con riguardo alla trasmissione degli atti alla giurisdizione civile se la Cassazione annulla soltanto agli effetti civili; la Corte ha rilevato che qui non era il caso, perché la Cassazione aveva annullato con rinvio per nuovo giudizio e non aveva limitato il rinvio ai soli effetti civili

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Centrale nelle questioni di competenza sul decidere ai soli effetti civili; la Corte ha richiamato la giurisprudenza recente delle Sezioni Unite che ne ha escluso l'applicazione nei giudizi con costituzione di parte civile successiva al 30/12/2022, ma ha ritenuto comunque non rilevante per la decisione di inammissibilita' del ricorso

  • art. 578 cod. proc. pen., comma 1

    Applicato per il principio secondo cui il giudice che dichiara la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza; la Corte ha ritenuto corretta la revoca operata dalla Corte d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in caso di inammissibilita'; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende

  • Sentenza Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)

    Principio consolidato richiamato: se l'appello perviene alla conclusione che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, devono essere revocate le statuizioni civili di quella sentenza

  • Sentenza Sesta Sezione penale n. 8725 del 10/01/2023

    Decisione precedente che ha annullato la pronuncia d'appello per mancato contraddittorio con le parti private e ha disposto la trasmissione per un nuovo giudizio; la Corte attuale ha ritenuto che il giudice di rinvio non fosse precluso dal riesaminare il computo della prescrizione

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato solo ai principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, non ai singoli passaggi argomentativi di merito inseriti nella motivazione della Cassazione
  • Se, nel giudizio di rinvio, il giudice d'appello accerta che la prescrizione del reato è maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza (art. 578 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite)
  • La questione se la Cassazione abbia annullato "senza rinvio" o con rinvio e ai soli effetti civili è cruciale: se la Cassazione dispone il rinvio al giudice penale per nuovo giudizio, il giudice di rinvio può decidere nuovamente anche questioni di fatto non definitivamente sottratte dalla statuizione di legittimità
  • Chi impugna in Cassazione con motivi che riguardano la portata dell'annullamento deve indicare in modo chiaro e circostanziato quale sarebbe l'errore della motivazione di legittimità e perché questo impone un diverso comportamento del giudice di rinvio; l'insussistenza di tale elemento rende il ricorso inammissibile
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in presenza di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a somme in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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