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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03948/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione della responsabilità penale affermata nei gradi di merito; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha osservato che i primi due motivi erano una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che esso non risultava specificamente dedotto in appello e, in ogni caso, la sentenza impugnata indicava tre precedenti specifici dell'imputato, ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non fondati i primi due motivi perché ripetitivi di doglianze già esaminate, e ha escluso la rilevanza del terzo motivo sia per la sua mancata deduzione in appello sia perché la presenza di precedenti specifici impediva comunque il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, nella valutazione del giudice di merito, risultano precedenti specifici dell'imputato ostativi al beneficio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già formulate e correttamente disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato sull'esistenza di precedenti specifici dell'imputato, che incidono negativamente sulla valutazione richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Non può essere utilmente dedotta in cassazione una questione che non risulti specificamente devoluta al giudice di appello, salvo che si denunci un vizio autonomo della motivazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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