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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29664/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i due motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva già adeguatamente spiegato sia la configurabilità del reato di evasione sia la congruità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12/06/2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti affetti da genericità assoluta. Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di appello sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascrittogli, sia quanto al trattamento sanzionatorio; tuttavia, secondo la Corte, non venivano indicate in modo specifico le ragioni dei denunciati vizi logici della motivazione, né si confrontavano adeguatamente le argomentazioni della decisione impugnata, che risultavano invece congruamente motivate sulla base delle risultanze istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono assolutamente generici e non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È necessario indicare specificamente gli errori logici o giuridici della decisione censurata; una critica meramente assertiva o apodittica non è sufficiente.
  • Quando la corte territoriale ha motivato in modo coerente sulla sussistenza del reato e sulla pena, il ricorso che non confuti puntualmente tale motivazione non può essere accolto.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, in via automatica, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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