Cassazione Penale, Ordinanza n. 05140/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorrente censurava la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo in sostanza una pena più mite. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano aspecifiche, perché non indicavano concreti elementi idonei a dimostrare un vizio di motivazione, limitandosi a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del trattamento sanzionatorio nonostante una motivazione ritenuta puntuale dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sia sulla determinazione della pena sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, e che i motivi di ricorso fossero aspecifici, non offrendo alcuna concreta indicazione del preteso vizio motivazionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione puntuale del giudice di merito sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, si limiti a prospettare in modo generico l'opportunità di una pena più mite senza indicare specifici errori argomentativi o decisionali.
- La censura sulla determinazione della pena deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e indicare in modo concreto le ragioni per cui essa sarebbe illogica, mancante o contraddittoria; la mera richiesta di una diversa valutazione è insufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non può essere utilmente contestato in cassazione con doglianze generiche o apodittiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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