Cassazione Civile, Ordinanza n. 31620/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da un soggetto che rivendicava, rispetto alla procedura fallimentare di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, la proprietà di somme e titoli depositati su un conto corrente cointestato con il socio fallito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto parzialmente il gravame, riconoscendo la fondatezza della rivendica limitatamente al 50% delle somme e dei titoli. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma in sede di legittimità la Corte ha esaminato e accolto il primo motivo, relativo alla tempestività dell'appello: il ricorrente sosteneva che la notificazione dell'atto di appello fosse stata richiesta tardivamente e comunque indirizzata in modo incompleto, senza indicazione del difensore del fallimento, con successiva rinnovazione solo oltre il termine breve. Il resistente ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale per un motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis all'opposizione allo stato passivo in una procedura dichiarata nel 2005, il termine per appellare era di quindici giorni dalla notificazione della sentenza; poiché la sentenza di primo grado risultava notificata il 16 gennaio 2012, il termine era scaduto il 31 gennaio 2012. Ne è conseguito che l'appello era tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché il giudizio di appello non poteva proseguire. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È la base processuale dell'opposizione allo stato passivo da cui è scaturita la lite.
nel testo, non ancora riformato dal d. lgs. n. 5/06
Per le procedure dichiarate fino al 15/7/2006, l'appello contro le sentenze sulle opposizioni allo stato passivo deve essere proposto entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza, salvo il termine di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza di notificazione.
Le controversie in materia di rivendica rientrano tra quelle assoggettate al regime dell'opposizione allo stato passivo.
È il termine breve invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell'appello.
Opera solo in mancanza di notificazione della sentenza, quale termine lungo per l'impugnazione.
Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva proseguire.
È richiamato per affermare che l'eventuale errore del giudice di merito nell'individuazione della data di spedizione della notificazione non era censurabile nel modo prospettato.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari soggette al testo previgente dell'art. 99 l. fall., l'appello avverso le sentenze rese sulle opposizioni allo stato passivo deve essere proposto entro quindici giorni dalla notificazione della decisione; il termine è perentorio e la sua inosservanza rende l'impugnazione inammissibile o tardiva.
- Quando la sentenza di primo grado risulta notificata, il termine breve per l'impugnazione decorre da tale notificazione e rende irrilevante il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che opera solo in assenza di notificazione.
- Se l'appello è tardivo, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la causa preclusiva e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, quando il giudizio di appello non poteva validamente proseguire.
- Nei giudizi di impugnazione in materia fallimentare, la verifica della tempestività dell'atto di appello ha carattere preliminare e assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso e al ricorso incidentale.
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